(massima n. 1)
La surrogazione contemplata dal combinato disposto degli artt. 1203, n. 5, e 2036, terzo comma, c.c., postulando un indagine sull'elemento soggettivo del pagamento, consistente nella consapevolezza e nella volontą del solvens di pagare un debito altrui, comporta l'emergere di un tema di discussione e di decisione nuovo e diverso, rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'art. 1203, n. 3, con conseguente inammissibilitą dell'introduzione di tale nuovo tema per la prima volta nel giudizio di cassazione, ove in precedenza sia stata invocata soltanto l'applicazione di quest'ultima disposizione.