Il c.d. commodum surrogationis per la prestazione impossibile e le sue applicazioni nel concetto della modificata norma
L’articolo in esame contempla il c.d.
commodum surrogationis, attribuito al creditore in
sostituzione della prestazione divenuta impossibile. Poichè tale impossibilità può avere avuto come contropartita per il debitore un indennizzo, un risarcimento, una somma a titolo di assicurazione, e poichè da ciascuna di tali situazioni sorge un credito con le relative azioni in capo al debitore medesimo, la legge stabilisce che il creditore resti senz'altro surrogato per potersi rifare della subita perdita patrimoniale che è conseguenza dell’ estinzione.
Non vale in tal caso
la normale surrogatoria (
art. 2900 del c.c., ex art. 1235 vecchio codice), perchè questa presuppone, tra le altre condizioni, la permanenza di un credito che qui invece è estinto per impossibilità della prestazione. Per questo caso, come per altri simili, il codice francese prevedeva una cessione legale forzosa delle azioni spettanti al debitore, ma già il nostro codice del 1865, aderendo ad una tesi dottrinale contraria, aveva adottato, nel corrispondente art. 1299, il criterio della surrogazione immediata legale. Il nuovo codice completa la disposizione estendendola a tutti i casi di impossibilità ed includendo nella surrogazione tutte le ragioni di credito dipendenti dal fatto che ha dato luogo alla impossibilità. Così, il creditore esperirà direttamente le azioni per il prezzo di espropriazione, quelle contro il responsabile del perimento e, in generale, tutte le altre che sarebbero spettate al debitore se l'obbligazione estinta non fosse affatto esistita
Solo in tema di
indennità assicurativa era sorto il dubbio se la norma del vecchio art. 439 del codice di commercio consentisse l'applicazione della surrogazione qui contemplata nel caso di contraria pattuizione delle parti, anche perchè non si riteneva estendibile l'altra disposizione del vecchio art. 1951 in tema di privilegi ed ipoteche. Ma la questione va risolta in senso affermativo, sia perchè una cosa è l'alienazione volontaria della cosa assicurata ed altra il perimento con la surrogazione legale; sia perchè questa, data la nuova ed ampia formulazione, non consente tale limitazione. L'unica limitazione consiste, invece, nella misura del pregiudizio risentito dal creditore a causa dell’ estinzione. La surrogazione non deve risolversi in un arricchimento, perciò il nuovo testo inserisce l'inciso nei limiti del danno sofferto.
L'ultima ipotesi dell'articolo è un ovvio
corollario delle norme che precedono: se il debitore ha già riscosso l’ indennità, deve versarla al creditore in sostituzione della prestazione e sempre fino al limite del pregiudizio da questi risentito.