(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1163 Ho conservato l'istituto della surrogazione ipotecaria, disciplinato dagli
art. 2856 del c.c. e
art. 2857 del c.c.. Il primo dei due articoli riproduce quasi integralmente l'art. 2011 del codice del 1865, con un'aggiunta diretta a chiarire che il diritto di surroga si può esercitare anche quando il creditore anteriore si sia soddisfatto solo in parte sul prezzo dell'immobile ipotecato a favore di altri dopo di lui, per avere egli ottenuto per il residuo credito collocazione sul prezzo di beni diversi. Un duplice limite sancisce il primo comma dell'art. 2857, di nuova formulazione. Un primo limite deriva da ciò, che il diritto di surroga si può esercitare soltanto sui beni del comune debitore, non già sui beni appartenenti a un terzo datore d'ipoteca. Con l'espressa enunciazione di questo limite si dà soluzione legislativa a una questione sorta sotto l'impero del codice anteriore, per quanto la dottrina dominante, argomentando dal principi informatori dell'istituto della surroga, ritenesse questa inammissibile sui beni del terzo. Un secondo limite è nell'inammissibilità della surroga sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione ipotecaria presa dal creditore perdente. In questo caso, infatti, la surroga non sarebbe possibile senza ledere il principio della prevalenza dell'anteriorità della trascrizione o iscrizione nel conflitto tra diritti legalmente acquistati e resi pubblici. Il secondo comma dell'art. 2857 risolve la questione se la surrogazione competa al creditore perdente anche sui beni acquistati dal debitore dopo che egli iscrisse ipoteca, nell'ipotesi che il creditore precedentemente iscritto, avendo ottenuto condanna del debitore, abbia esteso ipoteca giudiziale ai nuovi beni. La soluzione affermativa, adottata nel testo, è conforme all'opinione dominante in dottrina e aderente al criterio equitativo che informa l'istituto della surrogazione ipotecaria. In coerenza con l'
art. 2843 del c.c., il quale rende obbligatoria l'annotazione degli atti dispositivi del credito ipotecario e della surroga nel credito stesso, l'ultimo comma dell'art. 2857 rende altresì obbligatoria l'annotazione (facoltativa secondo l'art. 2011 del codice del 1865) della surrogazione ipotecaria in margine all'iscrizione del creditore soddisfatto. Il diritto alla surrogazione non si può pertanto far valere se tale annotazione non è eseguita. Ho ritenuto opportuno aggiungere che, per ottenere l'annotazione, si deve presentare al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulti l'incapienza.