(massima n. 1)
In materia di danno ambientale, a vantaggio del cessionario del fondo inquinato - il quale esegue le opere di bonifica (essendo altrimenti tenuto a rispondere del danno cagionato dalla propria dante causa ex art. 14 d.lgs. n. 22 del 1997) e così estingue il debito risarcitorio del responsabile dell'inquinamento in favore dello Stato o degli enti locali ex art. 18 legge n. 349 del 1986 - opera la surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., poiché la norma non richiede né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell'"accipiens", ma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/07/2014).