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Articolo 286 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Procedimento di concordato di gruppo

Dispositivo dell'art. 286 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497 bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.

3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando ciascuna proposta è approvata dalla maggioranza prevista dall'articolo 109(2).

6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.

6-bis. Per l'omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti previsti agli articoli 48 e 112(2).

7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, ove occorre, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese(2).

8. Il concordato di gruppo omologato non può essere revocato, risolto o annullato quando i presupposti per la revoca, risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese(1)(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 32, comma 3, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 44, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 286, comma 5; (con l'art. 44, comma 4, lettera b)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 286; (con l'art. 44, comma 4, lettera c)) la modifica dell'art. 286, comma 7; (con l'art. 44, comma 4, lettera d)) la modifica dell'art. 286, comma 8.

Spiegazione dell'art. 286 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina taluni aspetti procedurali del concordato o degli ADR di gruppo.

Quanto alla competenza, si stabilisce che il ricorso unitario debba essere depositato presso il Tribunale del circondario ove ha il centro principale dei propri interessi la società capogruppo (che risulti tale sulla base della pubblicità da effettuarsi ai sensi dell'art. 2497 bis) o quella con la maggiore esposizione debitoria (se non sia possibile determinare la capogruppo).

Al fine di assicurare un pieno coordinamento procedurale, poi, si prevede che nella sentenza di apertura della procedura debba essere nominato un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale. Ciononostante, al fine di evitare una vietata confusione tra le masse attive e passive di ogni società appartenente al gruppo, il quinto comma dispone che la proposta di ciascuna società (benchè il piano sia unitario, le proposte devono essere differenziate) debba essere votata separatamente dai rispettivi creditori, benché la votazione debba avvenire contestualmente per tutte le società. Il concordato di gruppo è considerato approvato solo se, secondo le maggioranze previste dall'art. 109 per l'approvazione del concordato preventivo, la proposta di ciascuna società sia stata approvata dai creditori della medesima (in caso contrario, l'omologazione deve essere negata anche alle proposte che siano state eventualmente approvate).

Infine, l'ultimo comma dispone che l'annullamento o la risoluzione del concordato di gruppo non possano essere pronunciati se sussistono i relativi presupposti si verificano nei riguardi di una o più società del gruppo. Il vizio deve dunque inficiare e riguardare direttamente il concordato di gruppo.

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