L'articolo in esame elenca dei
beni che
non devono essere oggetto di
sigillazione, poiché vanno consegnati,
brevi manu, al
curatore.
L'elenco dei beni di cui all'art. 185 c.c.i. riprende l'art. 86 l.fall. e contempla:
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il denaro contante affinché il curatore possa adempiere all'obbligo di procedere senza indugio al suo deposito presso un conto corrente intestato alla procedura;
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per le cambiali e i titoli di credito è prevista la previsione analoga (sono compresi anche quelli già scaduti);
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le scritture contabili (art. 2214 c.c.: libro giornale; libro degli inventari; altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensioni dell'impresa, la corrispondenza, le fatture, ecc.) e la documentazione richiesta dal curatore, se non ancora depositata in cancelleria (il riferimento ad ogni altra documentazione richiesta o acquisita dal curatore ricomprende fatture, note di consegna, resoconti interni, libri sociali obbligatori). L'immediata consegna di questa documentazione è strumentale a consentire al curatore di venire a conoscenza delle ragioni della crisi e delle connesse responsabilità, di stilare gli elenchi dei creditori e di coloro che vantano diritti su beni della procedura, individuare cespiti e diritti da recuperare, accertare l'esistenza di cause attive o passive pendenti in cui l'imprenditore liquidato sia parte; verificare l'esistenza di rapporti di lavoro o di altri rapporti contrattuali pendenti, provvedere alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio, qualora non lo rediga il debitore.
Il curatore può farsi autorizzare dal G.d. a depositare la contabilità e la restante documentazione in luoghi idonei, anche presso terzi.
La norma attribuisce a ogni interessato la facoltà di consultare le scritture contabili e l'altra documentazione acquisita dal curatore. La relativa autorizzazione spetta allo stesso curatore.