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Articolo 677 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esecuzione del sequestro giudiziario

Dispositivo dell'art. 677 Codice di procedura civile

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione (1) del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma (2).

L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (3).

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente (3), può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo[210] o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.

Note

(1) Il sequestro giudiziario viene eseguito secondo le forme dell'esecuzione per consegna o rilascio, in quanto compatibili. Infatti, con tale forma di esecuzione il creditore ottiene il possesso della cosa e non la trasformazione della cosa in denaro. L'esecuzione non deve essere preceduta dalla notifica del provvedimento che autorizza il sequestro né del precetto proprio perché si vuole impedire la sottrazione dei beni sui quali il sequestro deve essere eseguito.
(2) Si precisa che secondo la giurisprudenza il sequestro che abbia ad oggetto beni immobili, si esegue mediante la trascrizione del provvedimento cautelare ad opera del sequestrante. Diversa invece risulta l'opinione dottrinale secondo la quale non è necessario il provvedimento di sequestro, essendo sufficiente l'immissione nel possesso del bene da parte del sequestrante.
(3) Il secondo comma della norma in analisi prevede espressamente che la comunicazione di cui al primo comma dell'art. 608 del c.p.c. debba avvenire nella sola ipotesi in cui il custode sia persona diversa dal detentore del bene. La mancanza dell'avviso comporta l'inefficacia del sequestro. La ratio della previsione normativa si riscontra nella necessità di tutelare la posizione i diritti del terzo, il quale ad esempio potrebbe proporre opposizione avverso l'ordinanza di esibizione di una prova, intervenendo nel giudizio ex art. 211.

Spiegazione dell'art. 677 Codice di procedura civile

La differenza tra esecuzione cautelare ed esecuzione satisfattiva spiega la ragione per cui nella prima non è richiesta, per espressa disposizione normativa, la preventiva notificazione del precetto, né quella del titolo spedito in forma esecutiva.

Per quanto concerne le concrete modalità attraverso cui procedere all'attuazione del sequestro, vanno distinte le ipotesi in cui la misura cautelare implichi il trasferimento della detenzione del bene sequestrato dalla diversa ipotesi in cui, essendo stato nominato custode colui che già deteneva il bene, deve realizzarsi una semplice interversione del titolo della detenzione.
In particolare, allorchè sia designato quale custode colui che già deteneva il bene, non troverà applicazione l'art. 605 del c.p.c. e l'ufficiale giudiziario, munito di copia autentica del provvedimento autorizzativo, si limiterà a verbalizzare l'interversione del titolo di detenzione, avvertendo il soggetto possessore che da quel momento dovrà esercitare i poteri sul bene in qualità di custode.
Qualora, invece, il custode nominato sia persona diversa da quella che ha la materiale disponibilità del bene sequestrato, l'ufficiale giudiziario procederà alle operazioni di consegna o rilascio secondo quanto disposto dagli artt. 606 e 608 c.p.c.; in questo caso, se custode viene nominato una delle parti litiganti e possessore l'avversario, sarà comunque necessaria la comunicazione ex art. 608 allorchè si tratti di beni immobili.

Se poi il bene è detenuto da un terzo, ferma la necessità, nel caso di immobili, della comunicazione ex art. 608 c.p.c., può succedere che il terzo adempia spontaneamente al provvedimento autorizzativo, consentendo l'immediata immissione in possesso del custode, oppure che si opponga, nel qual caso troveranno applicazione le disposizioni di cui al 3° e 4° co. della norma in esame.

E’ discusso se nel caso di sequestro di beni immobili sia necessaria o meno la trascrizione.
Parte della dottrina ne esclude la necessità, argomentando sia dal fatto che la norma non richiama l’art. 555 del c.p.c. (a differenza del successivo art. 678 del c.p.c.) sia dalla stessa finalità dell'istituto del sequestro giudiziario, che mira esclusivamente a garantire la custodia e la gestione temporanea dei beni, senza incidere sulla disponibilità giuridica degli stessi.
Altra tesi, invece, ritiene necessaria anche la trascrizione del provvedimento di sequestro al fine di impedire il compimento di atti di disposizione giuridica del bene, ritenendo superfluo un richiamo normativo espresso in presenza di una norma generale, qual è quella di cui all'art. 2645 del c.c., che estende l'applicabilità dell'istituto della trascrizione a tutti gli atti produttivi di taluno degli effetti menzionati dall'art. 2643 del c.c..

Secondo una tesi intermedia, la trascrizione deve qualificarsi come un onere a carico del sequestrante che intenda cautelarsi anche avverso atti di disposizione giuridica del bene, non essendo comunque la sua esecuzione necessaria per il perfezionamento del sequestro.

Una particolare ipotesi che può presentarsi è quella del sequestro di beni indivisi, il quale, in considerazione della principale funzione dell'istituto (che è quella di conservare la consistenza materiale e giuridica del bene), si esegue inserendo il custode nei rapporti con gli altri contitolari, attraverso la notificazione a questi ultimi del provvedimento di sequestro ovvero con la verbalizzazione dell’ingiunzione di riconoscimento effettuata dall'ufficiale giudiziario a tutti i condomini.

Altra ipotesi abbastanza attuale è quella che riguarda l'attuazione del sequestro sui domain names , ovvero i c.d. "nomi a dominio" di siti internet, in relazione ai quali si è escluso che possa farsi luogo al sequestro del server del provider sul quale è installato il sito, in quanto in genere esso ne contiene altri.

Controverse sono le modalità di attuazione del sequestro di quote di società a responsabilità limitata; si ritiene che, a seguito della riforma del diritto societario, tale misura debba essere attuata mediante notifica del provvedimento autorizzativo al socio ed alla società e la successiva iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese, nonché con la annotazione, a cura degli organi sociali, nel libro dei soci.
La soppressione del libro dei soci, ad opera del 12° co. quinquies dell'art. 16, D.L. 29.11.2008, n. 185 (conv. con modificazioni in L. 28.1.2009, n. 2), avrebbe poi prodotto l'effetto di cancellare l'ulteriore formalità della annotazione del vincolo nel libro dei soci.

Per quanto concerne la posizione del terzo detentore, a cui si riferiscono i commi 3 e 4 della norma, occorre precisare che il terzo a cui ci si riferisce è il titolare di una situazione compatibile con il sequestro (ad es. il conduttore, il comodatario) nei confronti del quale la misura autorizzata ha efficacia, mentre non troverebbe applicazione nel caso in cui il terzo vanti un titolo di possesso autonomo; in questo secondo caso il giudice non potrebbe ordinare l'immissione in possesso del custode ledendo il diritto del terzo, e dunque il sequestro non potrebbe essere eseguito (sarebbe necessario chiedere ed ottenere il sequestro direttamente nei confronti del terzo possessore).

Altro aspetto che occorre affrontare è quello delle forme di tutela del terzo pregiudicato dal provvedimento di sequestro; si ritiene che questi possa proporre autonoma azione di accertamento a tutela del proprio diritto e che possa anche spiegare intervento nel giudizio di merito, chiedendo, in tale sede, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell' art. 669 decies del c.p.c..
Parte della dottrina riconosce al terzo anche la possibilità di giovarsi del rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies del c.p.c., sia nell'ipotesi in cui abbia già spiegato intervento nella fase cautelare che nell'ipotesi in cui ne sia rimasto estraneo.

Nel caso in cui il terzo lamenti un pregiudizio derivante da un errore nella esecuzione del sequestro, non essendo stata sollevata alcuna doglianza in ordine alla legittimità del provvedimento di autorizzazione al sequestro, il principale strumento di tutela è stato individuato nell’art. 669 duodecies del c.p.c., nella parte in cui regola l'attuazione in forma specifica, riconoscendo la competenza del giudice della attuazione a conoscere delle contestazioni del terzo ed escludendo la competenza del giudice di merito, considerato che le doglianze relative ad un errore nelle modalità di attuazione restano del tutto estranee all'oggetto della lite tra le parti (si esclude, in ogni caso, la possibilità per il terzo di valersi del reclamo al Collegio).

Massime relative all'art. 677 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22945/2019

Se il custode è persona diversa dal detentore e l'azienda è composta da beni mobili ed immobili, l'attuazione del sequestro giudiziario è regolata dall'art. 677 c.p.c. e, pertanto, può compiersi con le formalità di cui agli artt. 605 c.p.c., per i mobili, e quelle di cui all'art. 608 c.p.c. per gli immobili. Relativamente a questi ultimi, in particolare, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 608 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005, al fine di impedire l'inefficacia della misura è sufficiente, per ragioni di ordine sistematico, che il sequestrante consegni all'ufficiale giudiziario l'avviso ex art. 608, comma 1, c.p.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 675 c.p.c.

Cass. civ. n. 23763/2016

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza, pronunciata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., che autorizza il sequestro giudiziario, costituendo la stessa una misura cautelare provvisoria che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di una controversia, né ha attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale.

Cass. civ. n. 22860/2007

Nel caso in cui i beni pignorati detenuti dal creditore terzo costituiscono oggetto di sequestro giudiziario va applicata, ai fini della sua esecuzione, la disciplina di cui agli artt. 677, 605 e 211 c.p.c. Ne consegue che, laddove il giudice abbia disposto l'immissione in possesso del custode sequestratario nominato con lo stesso provvedimento di sequestro, il terzo detentore può fare direttamente opposizione ai sensi dell'art. 211, comma secondo, c.p.c.; se il terzo creditore pignoratizio detentore del bene oggetto del provvedimento di sequestro giudiziario non acconsente a consegnarlo spontaneamente all'ufficiale giudiziario procedente, si rende necessario l'intervento del giudice, che può ordinare al terzo di esibire il bene o di consentire la relativa immediata immissione in possesso in favore del custode sequestratario, con le garanzie di cui all'art. 211 c.p.c., atteso che, in presenza di una tale opposizione, l'ufficiale giudiziario non ha il potere di vincere con la forza il rifiuto del terzo di consegnare il bene, essendo necessario un apposito ordine del giudice, ai sensi dell'art. 677, secondo e terzo comma, c.p.c., che, se si applicasse l'art. 605 c.p.c., sarebbe peraltro inutile.

Cass. civ. n. 9729/1993

Gli artt. 672 (Rectius: 677 - N.d.R.) e 680 c.p.c. non prescrivono ai fini dell'esecuzione del sequestro giudiziario la specificazione nel provvedimento dei beni da sottoporre alla misura cautelare, essendo sufficiente la semplice indicazione che consenta di identificarli.

Cass. civ. n. 8679/1990

Il divieto di esecuzione nei giorni festivi, previsto per il sequestro conservativo sui mobili dall'art. 678 c.p.c. che dichiara applicabile le norme del pignoramento (art. 519, contenente il divieto), non è previsto dall'art. 677 per l'esecuzione del sequestro giudiziario che rinvia alle disposizioni degli artt. 605 e ss. c.p.c.

Cass. civ. n. 28/1988

L'esecuzione delle misure cautelari, pur avvenendo nelle forme previste per l'esecuzione per consegna o rilascio (sequestro giudiziario) od in quelle previste per il pignoramento (sequestro conservativo), non trasforma i provvedimenti stessi in atti di esecuzione forzata, né li assoggetta alla specifica competenza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di mero richiamo della legge alle operazioni esecutive e non all'intero sistema di tutela giurisdizionale stabilito in materia; ne consegue che la competenza a decidere sulle regolarità e validità del sequestro, con riguardo sia alla mancanza dei presupposti processuali che all'inefficacia ed alla illegittimità dell'esecuzione, appartiene al giudice investito del giudizio sulla convalida e sul merito, e non al giudice dell'esecuzione. Né tale disciplina appare in contrasto con l'art. 24 Cost., atteso che il diritto di difesa viene garantito, dopo la concessione del sequestro, dall'ulteriore fase processuale del giudizio di convalida, a contraddittorio pieno, nella quale possono essere fatte valere tutte le ragioni delle parti al fine di verificare la legittimità della misura cautelare e degli atti successivamente posti in essere per eseguirla.

Cass. civ. n. 1447/1976

L'obbligo di cui al capoverso dell'art. 677 c.p.c. — secondo cui, nell'esecuzione del sequestro giudiziario, alla parte tenuta a rilasciare l'immobile va effettuata la comunicazione di cui all'art. 608 c.p.c. (comunicazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, e con almeno tre giorni d'anticipo, del giorno e dell'ora in cui si procederà) solo se il custode sia persona diversa dal detentore — è posto nell'esclusivo interesse del detentore dell'immobile, e perciò solo questi è legittimato a far valere l'omissione della comunicazione.

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