La differenza tra esecuzione cautelare ed esecuzione satisfattiva spiega la ragione per cui nella prima non è richiesta, per espressa disposizione normativa, la preventiva
notificazione del
precetto, né quella del titolo spedito in forma esecutiva.
Per quanto concerne le concrete modalità attraverso cui procedere all'
attuazione del sequestro, vanno distinte le ipotesi in cui la misura cautelare implichi il trasferimento della detenzione del bene sequestrato dalla diversa ipotesi in cui, essendo stato nominato custode colui che già deteneva il bene, deve realizzarsi una semplice interversione del titolo della detenzione.
In particolare, allorchè sia designato quale custode colui che già deteneva il bene, non troverà applicazione l'
art. 605 del c.p.c. e l'
ufficiale giudiziario, munito di copia autentica del
provvedimento autorizzativo, si limiterà a verbalizzare l'interversione del
titolo di detenzione, avvertendo il soggetto possessore che da quel momento dovrà esercitare i poteri sul bene in qualità di
custode.
Qualora, invece, il custode nominato sia persona diversa da quella che ha la materiale disponibilità del bene sequestrato, l'ufficiale giudiziario procederà alle operazioni di consegna o rilascio secondo quanto disposto dagli artt.
606 e
608 c.p.c.; in questo caso, se custode viene nominato una delle parti litiganti e possessore l'avversario, sarà comunque necessaria la
comunicazione ex art. 608 allorchè si tratti di
beni immobili.
Se poi il bene è detenuto da un terzo, ferma la necessità, nel caso di immobili, della comunicazione ex art. 608 c.p.c., può succedere che il terzo adempia spontaneamente al provvedimento autorizzativo, consentendo l'immediata immissione in
possesso del custode, oppure che si opponga, nel qual caso troveranno applicazione le disposizioni di cui al 3° e 4° co. della norma in esame.
E’ discusso se nel caso di sequestro di beni immobili sia necessaria o meno la
trascrizione.
Parte della dottrina ne esclude la necessità, argomentando sia dal fatto che la norma non richiama l’
art. 555 del c.p.c. (a differenza del successivo
art. 678 del c.p.c.) sia dalla stessa finalità dell'istituto del sequestro giudiziario, che mira esclusivamente a garantire la custodia e la gestione temporanea dei beni, senza incidere sulla disponibilità giuridica degli stessi.
Altra tesi, invece, ritiene necessaria anche la trascrizione del provvedimento di sequestro al fine di impedire il compimento di
atti di disposizione giuridica del bene, ritenendo superfluo un richiamo normativo espresso in presenza di una norma generale, qual è quella di cui all'
art. 2645 del c.c., che estende l'applicabilità dell'istituto della trascrizione a tutti gli atti produttivi di taluno degli effetti menzionati dall'
art. 2643 del c.c..
Secondo una tesi intermedia, la trascrizione deve qualificarsi come un
onere a carico del sequestrante che intenda cautelarsi anche avverso atti di disposizione giuridica del bene, non essendo comunque la sua esecuzione necessaria per il perfezionamento del sequestro.
Una particolare ipotesi che può presentarsi è quella del sequestro di beni indivisi, il quale, in considerazione della principale funzione dell'istituto (che è quella di conservare la consistenza materiale e giuridica del bene), si esegue inserendo il custode nei rapporti con gli altri contitolari, attraverso la notificazione a questi ultimi del provvedimento di sequestro ovvero con la verbalizzazione dell’ingiunzione di riconoscimento effettuata dall'ufficiale giudiziario a tutti i condomini.
Altra ipotesi abbastanza attuale è quella che riguarda l'attuazione del sequestro sui
domain names , ovvero i c.d. "nomi a dominio" di siti internet, in relazione ai quali si è escluso che possa farsi luogo al sequestro del
server del
provider sul quale è installato il sito, in quanto in genere esso ne contiene altri.
Controverse sono le modalità di attuazione del sequestro di quote di
società a responsabilità limitata; si ritiene che, a seguito della riforma del diritto societario, tale misura debba essere attuata mediante notifica del provvedimento autorizzativo al socio ed alla
società e la successiva iscrizione dello stesso nel
Registro delle imprese, nonché con la annotazione, a cura degli organi sociali, nel
libro dei soci.
La soppressione del libro dei soci, ad opera del 12° co. quinquies dell'art. 16, D.L. 29.11.2008, n. 185 (conv. con modificazioni in L. 28.1.2009, n. 2), avrebbe poi prodotto l'effetto di cancellare l'ulteriore formalità della annotazione del vincolo nel libro dei soci.
Per quanto concerne la posizione del terzo detentore, a cui si riferiscono i commi 3 e 4 della norma, occorre precisare che il terzo a cui ci si riferisce è il titolare di una situazione compatibile con il sequestro (ad es. il conduttore, il comodatario) nei confronti del quale la misura autorizzata ha efficacia, mentre non troverebbe applicazione nel caso in cui il terzo vanti un titolo di possesso autonomo; in questo secondo caso il giudice non potrebbe ordinare l'immissione in possesso del custode ledendo il diritto del terzo, e dunque il sequestro non potrebbe essere eseguito (sarebbe necessario chiedere ed ottenere il sequestro direttamente nei confronti del
terzo possessore).
Altro aspetto che occorre affrontare è quello delle forme di tutela del terzo pregiudicato dal provvedimento di sequestro; si ritiene che questi possa proporre autonoma azione di accertamento a tutela del proprio diritto e che possa anche spiegare intervento nel giudizio di
merito, chiedendo, in tale sede, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'
art. 669 decies del c.p.c..
Parte della dottrina riconosce al terzo anche la possibilità di giovarsi del rimedio del
reclamo ex
art. 669 terdecies del c.p.c., sia nell'ipotesi in cui abbia già spiegato intervento nella fase cautelare che nell'ipotesi in cui ne sia rimasto estraneo.
Nel caso in cui il terzo lamenti un pregiudizio derivante da un errore nella esecuzione del sequestro, non essendo stata sollevata alcuna doglianza in ordine alla legittimità del provvedimento di autorizzazione al sequestro, il principale strumento di tutela è stato individuato nell’
art. 669 duodecies del c.p.c., nella parte in cui regola l'attuazione in forma specifica, riconoscendo la
competenza del giudice della attuazione a conoscere delle contestazioni del terzo ed escludendo la competenza del giudice di merito, considerato che le doglianze relative ad un errore nelle modalità di attuazione restano del tutto estranee all'oggetto della lite tra le parti (si esclude, in ogni caso, la possibilità per il terzo di valersi del reclamo al
Collegio).