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Articolo 199 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Fascicolo della procedura

Dispositivo dell'art. 199 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato(1)(2).

2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.

3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Note

(1) Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 38, comma 4) che "L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 199 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma prevede che con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale, viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, con un adempimento obbligatorio anche in modalità "dematerializzata". Nel fascicolo sono contenuti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi relativi al procedimento, suddivisi in sezioni. Restano esclusi atti e documenti che per riservatezza devono essere custoditi separatamente.

Il comitato dei creditori e il debitore possono consultare e ottenere copie degli atti e documenti nel fascicolo, eccetto quelli segretati dal giudice delegato.
Gli altri creditori e terzi possono consultare e ottenere copie degli atti e documenti, solo quando hanno un interesse specifico, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il curatore.

I creditori possono consultare e ottenere copie degli atti, documenti e provvedimenti relativi alla procedura di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi, a proprie spese.

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