La Carta Costituzionale permette ai cittadini di associarsi liberamente, per fini non vietati dalla legge penale.
Tale libertà si esprime essenzialmente nella libertà di
costituire un'associazione, di
aderirvi o meno, di
recedere da essa.
In particolare, la
Corte Costituzionale ha chiarito come la libertà negativa di non associarsi sia da considerarsi rispettata anche quando una categoria di soggetti è obbligatoriamente inquadrata entro enti pubblici purchè ciò avvenga nel rispetto dei principi costituzionali. La stessa Costituzione contempla la libertà associativa in relazione ai sindacati (
39 Cost.) ed ai partiti politici (
49 Cost.). A livello comunitario la Carta dei diritti fondamentali dell'
Unione Europea la accosta al campo "
politico, sociale e civico" (art. 12).
A differenza della libertà di riunione (art.
17), l'associazione presenta una stabile e duratura organizzazione, u vincolo permanente tra gli associati e l'esistenza di uno scopo comune da perseguire. Essa permette sia il libero scambio di opinioni tra le persone, sia lo sviluppo sociale della collettività.
Nonostante il testo costituzionale attribuisca tale diritto ai soli cittadini, è pacifico che anche gli stranieri possono usufruire di tale libertà, con gli stessi limiti previsti per i cittadini.
Oggetto di divieto sono le
associazioni vietate dalla legge penale (ad esempio l'associazione a delinquere di cui all'art.
416 c.p., le
associazioni segrete e le
associazioni a carattere militare che perseguano anche indirettamente scopi politici.
Le associazioni segrete sono proibite in quanto in un regime democratico in cui è libero associarsi, è chiaro che le organizzazioni segrete perseguano scopi illeciti. In particolare, a questa disposizione si fece riferimento quando, negli anni '80, emerse la questione della loggia massonica c.d. P2, organizzazione segreta (a differenza delle massonerie ufficiali, delle quali sono noti il nome degli aderenti, gli scopi ecc.) volta a deviare il corretto esercizio delle funzioni pubbliche e, pertanto, costituzionalmente illegittima.
Per quanto riguarda le associazioni a carattere militare che perseguano anche indirettamente scopi politici, il divieto scaturisce dalla considerazione che in un regime democratico i fini politici vanno necessariamente perseguiti attraverso il libero, pacifico e civile dibattito.
Va infatti da sé che già solo la presenza di un corpo militare, quando istituito per scopi politici, può intimorire il resto della popolazione, inibendo il libero confronto e la libera manifestazione delle libertà democratiche.