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Articolo 18 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 18 Costituzione

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente [2, 39, 49], senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [14 ss. c.c.; 270, 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 271, 305, 306, 416, 416 bis c.p.; XII disp.fin.].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare [XII disp.fin.; 270 c.p.; 210 T.U.L.P.S.].

Ratio Legis

Il diritto di associazione è tutelato dal costituente in quanto espressione della libertà personale (13 Cost.) e del diritto fondamentale che i singoli hanno di esplicare la propria personalità nelle formazioni sociali (2 Cost.).

Spiegazione dell'art. 18 Costituzione

La Carta Costituzionale permette ai cittadini di associarsi liberamente, per fini non vietati dalla legge penale.

Tale libertà si esprime essenzialmente nella libertà di costituire un'associazione, di aderirvi o meno, di recedere da essa.

In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito come la libertà negativa di non associarsi sia da considerarsi rispettata anche quando una categoria di soggetti è obbligatoriamente inquadrata entro enti pubblici purchè ciò avvenga nel rispetto dei principi costituzionali. La stessa Costituzione contempla la libertà associativa in relazione ai sindacati (39 Cost.) ed ai partiti politici (49 Cost.). A livello comunitario la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea la accosta al campo "politico, sociale e civico" (art. 12).

A differenza della libertà di riunione (art. 17), l'associazione presenta una stabile e duratura organizzazione, u vincolo permanente tra gli associati e l'esistenza di uno scopo comune da perseguire. Essa permette sia il libero scambio di opinioni tra le persone, sia lo sviluppo sociale della collettività.

Nonostante il testo costituzionale attribuisca tale diritto ai soli cittadini, è pacifico che anche gli stranieri possono usufruire di tale libertà, con gli stessi limiti previsti per i cittadini.

Oggetto di divieto sono le associazioni vietate dalla legge penale (ad esempio l'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., le associazioni segrete e le associazioni a carattere militare che perseguano anche indirettamente scopi politici.

Le associazioni segrete sono proibite in quanto in un regime democratico in cui è libero associarsi, è chiaro che le organizzazioni segrete perseguano scopi illeciti. In particolare, a questa disposizione si fece riferimento quando, negli anni '80, emerse la questione della loggia massonica c.d. P2, organizzazione segreta (a differenza delle massonerie ufficiali, delle quali sono noti il nome degli aderenti, gli scopi ecc.) volta a deviare il corretto esercizio delle funzioni pubbliche e, pertanto, costituzionalmente illegittima.

Per quanto riguarda le associazioni a carattere militare che perseguano anche indirettamente scopi politici, il divieto scaturisce dalla considerazione che in un regime democratico i fini politici vanno necessariamente perseguiti attraverso il libero, pacifico e civile dibattito.

Va infatti da sé che già solo la presenza di un corpo militare, quando istituito per scopi politici, può intimorire il resto della popolazione, inibendo il libero confronto e la libera manifestazione delle libertà democratiche.




Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

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Per il diritto d'associazione si adotta un criterio, che è garanzia di vasta libertà: le attività che ciascuno ha diritto di svolgere individualmente, nei limiti della legge penale, possono essere svolte anche in forma associata.

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