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Articolo 2390 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/12/2025]

Divieto di concorrenza

Dispositivo dell'art. 2390 Codice Civile

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni [2301](1).

Note

(1) Il divieto è ampliato, oltre che all'ipotesi di acquisizione della qualità di socio illimitatamente responsabile in una società concorrente e all'esercizio di un'attività concorrente in proprio, anche all'ipotesi di assunzione della qualità di amministratori e direttori generali di società concorrente.

Ratio Legis

Viene dato rilievo ad un potenziale conflitto di interessi, mirando ad evitare che l'amministratore durante il suo incarico si trovi in situazioni di antagonismo con la società.
Il divieto è dunque preordinato a tutelare la società ed è inteso a favorire il perseguimento dell'interesse sociale da parte dell'amministratore.
La violazione di tale divieto comporta lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell'azione di risarcimento dei danni contro l'amministratore per violazione di un dovere inerente al suo incarico.
La ratio è, tuttavia, dibattuta, perché taluni la rinvengono nella necessità di garantire alla società l'esclusiva del lavoro dell'amministratore, altri nel rapporto fiduciario tra amministratore e società.

Spiegazione dell'art. 2390 Codice Civile

La norma in commento commina un divieto legale di concorrenza che lo statuto può aggravare.
Il divieto riguarda tutti gli amministratori, compresi coloro che rivestono particolari cariche, gli amministratori di fatto e i liquidatori.
La concorrenza si valuta in base all'attività effettiva svolta dalla società, non in base all'oggetto sociale.
L'autorizzazione in deroga al divieto di concorrenza è molto diffusa nella pratica e deve provenire da entrambe le società. Può venire deliberata dall'assemblea o essere concessa anticipatamente con clausola generale statutaria.
L'inosservanza del divieto, non accompagnata dall'espressa autorizzazione, è una giusta causa di revoca dell'amministratore, revoca che non è mai automatica ma solo eventuale. Comporta, inoltre, il risarcimento del danno patito dalla società.

Massime relative all'art. 2390 Codice Civile

Cass. civ. n. 3091/1975

Nelle società di capitali, il divieto per l'amministratore, ai sensi dell'art. 2390 primo comma c.c., di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, o di esercitare comunque attività concorrente, tendendo ad evitare che l'amministratore durante il suo ufficio, si trovi in situazioni di dannoso antagonismo con la società amministrata, opera a prescindere dal momento in cui egli abbia assunto la qualità incompatibile, od intrapreso l'attività concorrente, ed anche, quindi, se le indicate situazioni siano non successive, ma preesistenti alla sua nomina. In entrambi i casi però, l'inosservanza del divieto in questione non tocca la validità della delibera assembleare di nomina dell'amministratore, nè determina, nella seconda ipotesi, l'ineleggibilità del medesimo, ma comporta solo l'obbligo per l'amministratore di smettere la qualità o l'attività incompatibile, al fine di non esporsi alla sanzione della revoca (art. 2390 secondo comma c.c.), salvo che abbia ricevuto autorizzazione in forza di rituale delibera dell'assemblea dei soci, od in forza di espressa clausola dello statuto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2390 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

U. B. chiede
giovedì 12/02/2026
“Gent.mi,

Sono socio fondatore di una s.r.l.s. costituita nel 2021, di cui attualmente detengo il 41% delle quote e ricopro, da visura camerale, la carica di Consigliere. La società opera nella produzione e vendita di macchinari industriali per la lavorazione delle materie plastiche, in particolare stampanti 3D a granulo.

Nei prossimi mesi intendo cedere ai miei soci una parte delle mie quote (non la totalità se mi è possibile), con l’obiettivo di avviare una nuova attività potenzialmente concorrente. Preciso che non sono più dipendente della società da Gennaio 2025.

Vi scrivo per avere un chiarimento in merito agli eventuali obblighi di non concorrenza a mio carico. In particolare, vorrei sapere se le dimissioni dalla carica di Consigliere siano sufficienti a consentirmi l’avvio della nuova attività senza violare divieti di concorrenza, anche con riferimento all’art. 2390 c.c. Inoltre, desidererei comprendere quali comportamenti mi siano consentiti e quali invece debbano essere evitati nel periodo precedente alle eventuali dimissioni.

Tengo a precisare che non intendo utilizzare proprietà intellettuale, informazioni riservate o know-how segreto appartenenti alla società, né sfruttare accordi commerciali con fornitori o clienti. Non ho sottoscritto patti di non concorrenza e, per quanto mi risulta, lo statuto sociale non contiene clausole specifiche in materia (posso comunque trasmetterlo per verifica, se necessario).

La nuova attività opererebbe nello stesso settore e produrrebbe macchinari della medesima categoria. È inevitabile che vi siano moltissime somiglianze tecniche con i prodotti attuali, ma l’intenzione è di basarsi esclusivamente su conoscenze di dominio pubblico, soluzioni open-source o elementi ricavabili tramite ordinario reverse-engineering. Sono consapevole, tuttavia, che il confine con il know-how aziendale possa risultare delicato e vorrei quindi muovermi con la massima prudenza.

Vi sarei grato se poteste indicarmi il percorso più corretto da seguire per prevenire possibili contestazioni o controversie. Resto a disposizione per fornirle ogni ulteriore informazione o documentazione utile.

Ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di gentile riscontro.

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 20/02/2026
In linea generale, il socio di una s.r.l. non ha preclusioni in merito alla facoltà di svolgere un’attività in concorrenza con quella della società di cui detiene partecipazioni, purché lo faccia in modo leale e corretto, senza utilizzare illecitamente informazioni riservate acquisite in ragione della propria qualità di socio, né proprietà intellettuale o know-how appartenenti alla società, e senza sfruttare accordi commerciali con fornitori o clienti in danno della stessa.


Per vietare al socio di esercitare una siffatta attività sarebbe necessario un apposito patto di non concorrenza, che consiste in un accordo (contenuto in un contratto, nello statuto o in un patto parasociale) attraverso il quale questi si impegna a non svolgere attività in concorrenza diretta con quelle della società.
Nell’atto costitutivo, tuttavia, non risulta alcuna clausola di non concorrenza a cui i soci sarebbero assoggettati, né si ha notizia di appositi contratti o patti parasociali in merito.


La carica di consigliere, tuttavia, comporta la sostanziale partecipazione all’organo amministrativo della società, venendo, pertanto, in rilievo l’art. 2390 del c.c., disposto in tema di s.p.a., ma applicabile altresì alle s.r.l..
La norma dispone che gli amministratori di una società non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti; è fatta salva, in ogni caso, l’autorizzazione dell'assemblea dei soci.
Il mancato rispetto di tale divieto comporta non soltanto la facoltà dell’assemblea di revoca dell’amministratore stesso, ma, soprattutto, una responsabilità per i danni arrecati.


Nel caso in esame, pertanto, sarà necessario dimettersi dalla carica di consigliere prima di procedere all'apertura della nuova società, così da non incorrere nella responsabilità di cui alla norma citata; ciò in quanto il divieto di concorrenza in essa previsto viene meno al momento della cessazione del mandato.
Prima della notifica delle dimissioni, è opportuno non realizzare atti in concorrenza con quelli della società, né avviare la nuova società, anche se lasciata temporaneamente inattiva, neppure per interposta persona.


Si consiglia, inoltre, di astenersi dal prendere, o partecipare a, decisioni che potrebbero risultare in conflitto di interessi con l’apertura della nuova attività.
In ogni caso, sarà sempre dovuto il rispetto della normativa inerente alla proprietà industriale ed intellettuale, al know-how, alle informazioni riservate (comprese quelle di soci e fornitori) acquisite in funzione della propria carica di amministratore o della qualità di socio.


Alessandro B. chiede
venerdì 17/07/2020 - Lazio
“Salve, in merito ad una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata.
La società è composta da 3 soci che nello stesso tempo unici tre membri del consiglio di amministrazione. Come previsto dallo statuto, è stato nominato amministratore delegato uno dei 3 amministratori/soci.
In uno dei punti dello statuto, relativamente all'oggetto sociale, è riportato alla lettera f): < (la società può) ... esercitare il commercio al minuto e all'ingrosso per prodotti di settore alimentare e non alimentare e in particolare articoli sportivi, accessori per articoli sportivi e da fitness, abbigliamento sportivo e fitness, ...>

Quesito:

Può, uno degli amministratori/soci, esercitare, contemporaneamente alla sua carica societaria, in forma totalmente autonoma e staccata dalla srl ssd, la vendita di prodotti e accessori per il fitness?

L'unico esplicito divieto statutario in merito è riferibile all'Art. 18 che recita: < E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina > . Esiste quindi un divieto normativo che impedisca lo svolgimento di tale vendita in autonomia?

Grazie per la risposta”
Consulenza legale i 23/07/2020
In materia di società di capitali, sussiste il divieto di non concorrenza per gli amministratori, così come previsto dall’art. 2390 c.c. (norma applicabile analogicamente anche alle srl), in forza del quale viene statuito il divieto per gli amministratori di “esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea”.

L’attività concorrente esercitata dall’amministratore, se non autorizzata dall’assemblea, può comportare la revoca del medesimo, nonché il risarcimento del danno a carico dell’amministratore.

Nel caso di specie, per poter appurare se si ricada nel divieto normativo di cui all’art.2390 del c.c., occorre guardare all’attività effettivamente svolta dalla società, non tanto quello che viene riportato nel suo oggetto sociale.

Infatti, solamente se sussiste coincidenza tra attività concretamente svolta dalla società e quella svolta dall’amministratore, potrebbe applicarsi l’art. 2390 c.c.

Carlo L. chiede
mercoledì 15/12/2010
“L'art. 2390 si applica per analogia anche alle s.r.l. ?”
Consulenza legale i 22/12/2010

Prima della riforma operata con il d. lgs. n. 6 del 2003, l'art. 2475 del c.c. faceva esplicito riferimento all'art. 2390 del c.c.
Ora il richiamo è stato eliminato.
A seconda dei casi, quindi, il divieto potrà essere tolto dallo statuto che in precedenza lo prevedeva, o comunque modulato con l'atto costitutivo secondo la diversa disciplina del divieto di concorrenza vigente per il socio di società personale (art. 2301 del c.c.), presumendosi cioè il consenso degli altri soci che fossero a conoscenza dell'anteriore attività del concorrente rispetto alla stipula del contratto societario.