Tanto, aveva trovato opposizione da parte di uno dei condomini, il quale lamentava come la canna fumaria, insistendo sul cortile dove si affacciava la sua proprietà, gli arrecasse danno, a causa della fuoriuscita dei fumi di scarico in direzione delle finestre di sua pertinenza. Deduceva, infine, che l’installazione della canna era avvenuta senza il preventivo consenso di tutti i condomini e pertanto essa era da considerarsi irregolare.
Il Tar Marche investito della questione, con sentenza n. 648/2017, ha precisato che è possibile procedere all’installazione di una canna fumaria senza il consenso degli altri condomini, purché venga rispettato l’uso del muro comune da parte di tutti e non venga alterata la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. Ovviamente, ciò deve avvenire nel rispetto dei regolamenti comunali, i quali stabiliscono dei limiti per la collocazione delle bocche dei camini, da installare ad almeno 1 metro al di sopra del colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri onde evitare immissioni nocive o sgradevoli a terzi.
Tuttavia, pur non essendo necessario il consenso di tutti i condomini, vige comunque l’obbligo di informare dei lavori l’amministratore del condominio, il quale sarà tenuto a informare gli altri condomini alla prima riunione utile.
Alla luce di tanto emerge che il condominio non può rifiutare l’utilizzo della facciata dell’edificio per ancorare i tubi di scarico, in quanto trattandosi di una parte comune, essa può essere utilizzata da ciascun condomino per i propri bisogni, purché, come innanzi detto, dato uso non arrechi un pregiudizio all’immobile e non ne impedisca l’uso comune.
Per tali motivi, il Tar ha respinto il ricorso avanzato dal condomino ed ha confermato le autorizzazioni per l’installazione della canna fumaria.