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Condominio: non c’è bisogno dell’autorizzazione per la canna fumaria

Condominio: non c’è bisogno dell’autorizzazione per la canna fumaria
Il Tar Marche ha recentemente stabilito che ciascun condomino è libero di utilizzare il muro del palazzo per posizionare la canna fumaria senza bisogno di chiedere il consenso degli altri condomini.
Nel caso preso in esame, il proprietario di un ristorante, situato al piano terra di un edificio condominiale, aveva installato una canna fumaria ancorata al muro condominiale, previe autorizzazione del Comune e dalle autorità preposte alla tutela sanitaria e paesaggistica.

Tanto, aveva trovato opposizione da parte di uno dei condomini, il quale lamentava come la canna fumaria, insistendo sul cortile dove si affacciava la sua proprietà, gli arrecasse danno, a causa della fuoriuscita dei fumi di scarico in direzione delle finestre di sua pertinenza. Deduceva, infine, che l’installazione della canna era avvenuta senza il preventivo consenso di tutti i condomini e pertanto essa era da considerarsi irregolare.

Il Tar Marche investito della questione, con sentenza n. 648/2017, ha precisato che è possibile procedere all’installazione di una canna fumaria senza il consenso degli altri condomini, purché venga rispettato l’uso del muro comune da parte di tutti e non venga alterata la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. Ovviamente, ciò deve avvenire nel rispetto dei regolamenti comunali, i quali stabiliscono dei limiti per la collocazione delle bocche dei camini, da installare ad almeno 1 metro al di sopra del colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri onde evitare immissioni nocive o sgradevoli a terzi.
Tuttavia, pur non essendo necessario il consenso di tutti i condomini, vige comunque l’obbligo di informare dei lavori l’amministratore del condominio, il quale sarà tenuto a informare gli altri condomini alla prima riunione utile.

Alla luce di tanto emerge che il condominio non può rifiutare l’utilizzo della facciata dell’edificio per ancorare i tubi di scarico, in quanto trattandosi di una parte comune, essa può essere utilizzata da ciascun condomino per i propri bisogni, purché, come innanzi detto, dato uso non arrechi un pregiudizio all’immobile e non ne impedisca l’uso comune.

Per tali motivi, il Tar ha respinto il ricorso avanzato dal condomino ed ha confermato le autorizzazioni per l’installazione della canna fumaria.



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