La norma riprende quanto statuito dal precedente art. 32 l. fall.
La nomina del delegato, così come quella del coadiutore, deve essere
autorizzata dal comitato dei creditori. Nei casi in cui questo non sia stato costituito, risulti inerte o vi siano ragioni d'urgenza, l'autorizzazione può essere surrogata con decreto del G.d., ai sensi dell'art. 140, co. 4, del Codice della crisi.
La nomina del delegato del curatore non è frequente: egli infatti viene investito dell'espletamento di alcune funzioni che restano tuttavia imputabili al curatore, che ne mantiene quindi anche la responsabilità. La norma, inoltre, si prefigge di evitare che teamite la delega si realizzi un appesantimento dei costi della procedura: il compenso dovuto al delegato, infatti, dev'essere detratto da quello spettante al curatore.
Alcune attività, essenziali al ruolo di curatore, non possono essere delegate a terzi. Sono attività che riguardano le funzioni di pubblico ufficiale del curatore ovvero a quella fase fondamentale che è rappresentata dalla verifica e formazione dello stato passivo, e precisamente:
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analisi delle scritture contabili e predisposizione degli elenchi dei creditori, nonché di coloro che vantino diritti personali o reali su beni acquisiti al patrimonio della liquidazione;
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predisposizione dell'ultimo bilancio di esercizio, qualora non sia stato presentato dal debitore;
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invio della comunicazione ai creditori ed a coloro che vantino diritti reali o personali su beni della liquidazione, ai sensi dell'art. 200 e successiva formazione dello stato passivo e comunicazione ai soggetti istanti del risultato della verifica condotta dal G.d.;
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predisposizione del programma di liquidazione ex art. 213 c.c.i.i.;
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sebbene non sia contemplato dalla norma in questione, si deve contare tra le attività non delegabili anche quella di cui all'art. 130, comma 1, l.fall., ossia la redazione del documento in cui sono indicate le cause dell'insolvenza e le responsabilità dell'imprenditore liquidato, anche ai fini delle indagini penali.