Il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo di un prezzo.
La liquidazione giudiziale comporta lo scioglimento del contratto d'appalto, salvo che il curatore non dichiari alla controparte, entro sessanta giorni dall'apertura della procedura, che vuole subentrare nel rapporto contrattuale, offrendo idonea garanzia. Lo scioglimento è una conseguenza logica per il committente ormai decotto verso il quale si è aperta la l.g., in quanto l'esecuzione dell'opera o del servizio è priva di utilità per quest'ultimo.
Lo scioglimento contrattuale ha effetto dal momento della pubblicazione della dichiarazione di apertura della procedura concorsuale e l'appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo, ma solo ad insinuarsi nel passivo della procedura per il prezzo dell'opera nella misura in cui quest'ultima abbia qualche utilità.
L'idonea garanzia coincide con l'idoneità dell'attivo concorsuale a far fronte alla pretesa creditoria dell'appaltatore.
Il comma 2° precisa che se la l.g. si è aperta nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie quando la qualità soggettiva dell'appaltatore medesimo è stata un motivo determinante del contratto, a meno che il committente non presti il suo consenso alla prosecuzione del rapporto.