La norma in commento riprende, nei primi due commi, il contenuto del previgente art. 31 l. fall.
L'articolo in esame definisce il
ruolo e le
responsabilità del
curatore nel corso dello svolgimento dei suoi poteri e doveri nella liquidazione giudiziale, indicando le modalità di amministrazione del patrimonio e le limitazioni nei confronti dell'azione giudiziaria.
Il comma 1 prevede che il curatore debba assumere la
gestione del patrimonio coinvolto nella liquidazione giudiziale ed eseguire le operazioni attinenti alla procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Questa disposizione enfatizza l'importanza della supervisione giudiziaria e del coinvolgimento del comitato dei creditori, garantendo una gestione trasparente e responsabile del processo di liquidazione. Si potrebbe dire che i compiti di amministrazione del curatore si muovono lungo una triplice direzione:
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la conservazione materiale e giuridica del patrimonio amministrato facente parte della liquidazione giudiziale;
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operano secondo una finalità di ricostruzione del patrimonio del debitore (es. revocatorie);
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attengono al compimento di atti di liquidazione, diretti a trasformare in denaro, nell'interesse dei creditori ed in vista della distribuzione agli stessi, tutti i beni facenti parte dell'attivo della procedura.
Il comma 2 impone
restrizioni all'azione giudiziaria del curatore, che infatti non può agire in tribunale senza l'autorizzazione del giudice delegato, a meno che si tratti di contestazioni, dichiarazioni tardive di crediti o diritti di terzi sui beni soggetti a liquidazione giudiziale. Inoltre, è autorizzato a stare in giudizio nei procedimenti volti ad impugnare atti del giudice delegato o del tribunale, nonché in altri casi in cui non sia richiesto il ministero di un difensore. Questa restrizione mira a garantire il controllo giudiziario e ad evitare azioni legali non necessarie o non rispondenti agli interessi della procedura.
Il comma 3 affronta la questione dei difensori. La nomina dei difensori spetta al curatore, il quale, tuttavia, non può assumere la veste di avvocato nei giudizi relativi alla liquidazione giudiziale. Viene fatta un'eccezione nel caso in cui il curatore abbia la qualifica necessaria nei procedimenti avanti al giudice tributario, a condizione che ciò sia funzionale al risparmio per la massa. La
ratio è quella di evitare che il curatore sia tentato di promuovere giudizi in modo imprudente, al fine di lucrare sui compensi da difensore. Egli verrebbe infatti, in tal caso, a maturare un compenso come curatore ed un compenso come difensore, quest'ultimo anche nei processi in cui la liquidazione giudiziale risulti soccombente.
In conclusione, l'articolo delinea in modo chiaro le responsabilità del curatore, limitando la sua azione giudiziaria, sottolineando la supervisione giudiziaria e garantendo la nomina di difensori competenti quando necessario per il corretto svolgimento della procedura di liquidazione giudiziale.