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Articolo 212 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Affitto dell'azienda o di suoi rami

Dispositivo dell'art. 212 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione.

4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.

Spiegazione dell'art. 212 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Anche nel tempo anteriore alla presentazione del programma di liquidazione, su proposta del curatore e previo parere favorevole del c.d.c., il g.d. autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando sia utile per la più proficua vendita dell'azienda.
La norma precisa che la scelta del contraente è effettuata dal curatore ai sensi dell'art. 216; per cui, vi è la necessità che la procedura abbia carattere competitivo e trasparente, e al contempo che possa anche essere affidata ad intermediari specializzati.

La norma prevede delle clausole che coincidono con il contenuto minimo del contratto d'affitto concluso dal curatore. Va previsto:
  • il diritto del curatore di ispezionare l'azienda;
  • la modalità di concessione di garanzie da parte dell'affittuario, per le obbligazioni che su di esso discendono dal contratto d'affitto.
  • La norma prevede l'inserimento in contratto del diritto di recesso da parte del curatore.
  • La durata del contratto d'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione, per cui deve essere stabilito un temine finale al contratto, riconoscendo il diritto di recesso; in tale ipotesi, dev'essere riconosciuto all'affittuario un giusto indennizzo, al quale l'affittuario può rinunciare.
Il contratto d'affitto stipulato dal curatore deve farsi in forma scritta ad substantiam e, in particolare, alla luce del richiamo all'art. 2556 c.c., con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La norma afferma poi che il diritto di prelazione in capo all'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del c.d.c.

Il comma 6° disciplina il caso della retrocessione dell'azienda al curatore della liquidazione: la procedura concorsuale non è responsabile per i debiti maturati in capo all'affittuario anteriormente alla retrocessione. Perciò, a tutela dei creditori dell'imprenditore sottoposto a l.g. è previsto che quest'ultimo non risponda dei debiti contratti dall'affittuario. Se poi al momento della retrocessione vi sono rapporti pendenti, a questi ultimi si applica la stessa disciplina degli artt. 172 e ss. c.c.i.

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