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Articolo 46 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo

Dispositivo dell'art. 46 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1(1).

2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato(1).

3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.

4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 46 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma individua gli effetti che derivano dal deposito della domanda di accesso al concordato preventivo (non dall'apertura della procedura). Nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e la decisione del Tribunale sull'apertura del concordato il debitore è soggetto ad un regime di spossessamento c.d. "attenuato", in quanto può continuare ad esercitare l'impresa ma non può compiere autonomamente gli atti di straordinaria amministrazione (anche se urgenti), se non previa autorizzazione del Tribunale (o del giudice delegato in seguito all'apertura). Il debitore deve dunque presentare apposita domanda al Tribunale, fornendo anche adeguate informazioni sul piano (se non è stato ancora depositato).

Nel caso in cui l'atto sia stato compiuto in forza di una specifica autorizzazione del Tribunale (o del giudice delegato, in seguito all'apertura), l'eventuale credito che ne deriva è espressamente qualificato come prededucibile.
Se tali atti sono comunque compiuti senza preventiva autorizzazione del Tribunale (o del giudice delegato, in seguito all'apertura) essi saranno invece inopponibili ai creditori in una successiva ed eventuale liquidazione giudiziale ed in ogni caso, se il debitore ha richiesto la concessione di un termine per la presentazione del piano e della proposta (art. 44), il Tribunale è tenuto a revocare il decreto di concessione dei termini. La norma vale anche per l'acquisizione, da parte dei creditori, di titoli di prelazione efficaci nei confronti dei creditori anteriori.
In ogni caso, sono inopponibili alla massa dei creditori, le ipoteche giudiziali che risultino iscritte nei 90 giorni che precedono la pubblicazione, nel registro delle imprese, della domanda di accesso al concordato.

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