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Omesso mantenimento dei figli e perdita dell'affidamento

Famiglia - -
Omesso mantenimento dei figli e perdita dell'affidamento
La mancata corresponsione prolungata del mantenimento ai figli configura una situazione di violenza economica e permette al giudice di modificare le condizioni dell'affidamento condiviso.
La vicenda prende il via dalla volontà della ex moglie di risolvere il frequente problema dell'omesso pagamento delle spese di mantenimento da parte dell'ex marito nei confronti delle due figlie.

Le condizioni, concordate ed omologate dal Tribunale di Velletri al tempo della separazione, prevedevano l'affidamento condiviso delle figlie, con diritto di visita del padre e obbligo di corresponsione di un assegno pari a 500,00 euro mensili per il mantenimento delle stesse, da corrispondere alla madre.
Il padre, nel corso degli anni, oltre a non corrispondere alcuna somma, rivendicava il diritto di decidere del futuro scolastico delle figlie, arrivando a non dare il consenso per la loro iscrizione scolastica presso l'istituto proposto, preferendo un istituto nel Comune più vicino alla sua residenza. La madre presentava, quindi, ricorso ex art. 709 ter c.p.c. per chiedere l'autorizzazione all’iscrizione delle figlie, senza interpellare il marito. Il Tribunale di Velletri ha riconosciuto come ingiustificato il rifiuto dell'uomo nella scelta dell’istituto scolastico scelto e lo ha condannato alle spese di giudizio.
In un secondo ricorso ex art. 709 ter, secondo comma, c.p.c., veniva inoltre sollecitata la condanna ad una sanzione in capo al padre per non aver rispettato nel corso degli anni il diritto di visita ed aver omesso per più di quattro anni il versamento del contributo di mantenimento, ignorando un precedente richiamo ufficiale.

La violenza economica, inquadrata e descritta nella Convenzione di Istanbul e ratificata in Italia con la legge n. 77/2013, si sostanzia in una serie di comportamenti omissivi che non permettono ai familiari di godere di una indipendenza economica, esercitando un controllo indiretto sulle scelte di vita degli stessi. Nella prassi la violenza economica viene raramente riconosciuta e rilevata dai tribunali italiani, ragion per cui tale pronuncia ha il pregio di aver dimostrato il pregiudizio subito dalle figlie e la inidoneità del padre nel suo ruolo di genitore e guida.
Lo stesso Tribunale di Velletri ha avuto modo di statuire che tale inadempimento è da ritenersi alquanto grave nella misura in cui si realizza un completo disinteresse e sprezzo del padre per le esigenze di educazione ed istruzione delle figlie, atteggiamento che si somma alla mancata corresponsione del mantenimento.
Questo indirizzo è basato su un orientamento costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. Civ. n. 26587/2019) che configura tali condotte come un'inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità derivanti dall'affido condiviso, arrivando a concretizzarsi in una fattispecie di violenza economica.

Ciò ha permesso al giudice di derogare all’affidamento condiviso, essendosi rilevata una condizione di manifesta incapacità educativa tale da rendere tale regime dannoso per i figli. Proprio l'omissione del pagamento del mantenimento è ulteriormente indicativo di una carenza di qualsivoglia volontà da parte del genitore di soddisfare le necessità dei figli e di assumere le responsabilità genitoriali. Si ricorda che l'interesse dei figli è il faro che deve guidare il giudice nella gestione della separazione. In questo modo si è potuto affidare alla madre l'autonomia decisionale al fine di tutelare gli interessi maggioritari delle figlie.

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