Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

I rapporti tra i beni culturali e il diritto dominicale: il caso delle Ville Vesuviane in Campania

I rapporti tra i beni culturali e il diritto dominicale: il caso delle Ville Vesuviane in Campania
Le “Ville Vesuviane”, incluse nell’elenco ex D.M. 19/10/1976, costituiscono beni culturali ex lege, indipendentemente da chi ne sia il proprietario.
Con una interessantissima pronuncia (n. 3605 del 9 maggio 2022), la IV Sezione del Consiglio di Stato ha contribuito a rafforzare il consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa sulle c.d. “Ville Vesuviane”. Entrando in media res, la questione sottesa alla sentenza in commento ha origine dal diniego opposto dalla Pubblica Amministrazione circa l’istallazione di una stazione radio all’interno del noto “Parco della Villa Pignatelli Monteleone” a cagione del valore storico artistico dell’area individuata.

Tale provvedimento, ritenuto illegittimo dalla società di capitali che aveva chiesto l’autorizzazione all’impianto dello strumento, veniva impugnato con ricorso al T.A.R. Campania il quale accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo il provvedimento. Proponeva appello il Ministero della Cultura attraverso la Soprintendenza archeologica ribadendo il valore “culturale” del bene ed invocando la relativa disciplina prevista ex lege.

Nel pronunciarsi sul gravame, il Collegio giudicante ha illustrato puntualmente il quadro normativo vigente in materia e, a tal proposito, ha puntualizzato che la L. n. 578/1971, per identità di finalità e funzioni, rappresenta una normativa speciale rispetto a quella dettata ex l. 1089/1939 (succ. integrata dai D. Lgs. nn. 490/1999 e Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Per effetto di tale specialità, i giudici di Palazzo Spada statuivano che la natura “culturale” del bene, discende direttamente dalle sue qualità intrinseche accertate dall’apposita commissione chiamata, all’uopo, a formulare un apposto elenco delle ville da tutelare da sottoporre all’approvazione del Ministero. A tale uopo, le Ville Vesuviane presenti all’interno dell’elenco approvato con D.M, 19/10/1976 e pubblicato nella G.U. del 7/1/1977, costituiscono beni culturali ex lege indipendentemente da chi intenda vantare un diritto di proprietà su di esse sicchè ai fini dell’applicazione della relativa disciplina è irrilevante accertare processualmente a chi spetti suddetto diritto.

Nel caso di specie, relativamente alla villa “Pignatelli Monteleone”, anch’essa notoriamente parte dell’elenco di cui al suddetto D.M. 19/10/1976, la stessa deve ritenersi soggetta al vincolo culturale ex lege, e come tale sottoposta alle relative norme di protezione qualunque sia il suo regime proprietario.

Dopo aver ribadito tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio si è soffermato anche su un tema di parte generale, ovvero sulla valenza del vincolo culturale attribuibile ad un bene che versa in stato di abbandono e degrado. In proposito, è stato asserito che tale circostanza non esclude la sussistenza del vincolo culturale e per l’effetto non comporta il venir meno della relativa tutela. Tuttavia, tale ultimo assunto non vale nell’ipotesi in cui il medesimo bene, a causa delle modifiche apportate, abbia oggettivamente perso quelle caratteristiche intrinseche che avrebbero consentito di attribuirgli valenza culturale giustificandone la protezione e, soprattutto, come nel caso del Parco circostante Villa Pignatelli di Monteleone, ove non vi sia certezza riguardo il tempo dell’avvenuta trasformazione (che potrebbe essersi verificata anteriormente all’imposizione del vincolo).


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.