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Articolo 63 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Dichiarazioni indizianti

Dispositivo dell'art. 63 Codice di procedura penale

1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni [351, 362 c.p.p.] dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore [96-97 c.p.p.]. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese [191 c.p.p.].

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato [60 c.p.p.] o di persona sottoposta alle indagini [61 c.p.p.], le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate [191 c.p.p.](1)(2).

Note

(1) Vi sono tuttavia delle dichiarazione che sono comunque utilizzabili e, secondo la cassazione, queste sono: quelle favorevoli a terzi o a colui che le ha rese; quelle inerenti soggetti complici di colui che le ha rese in reati diversi, non connessi o collegati con quello per cui esistevano indizi di reità, poiché nei confronti di questi egli assume la veste del testimone (Cass. Sez. Un. 13 dicembre 1196, rv. 206846).
(2) Il legislatore distingue le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da quelle rese, dal medesimo soggetto, in fase di intercettazioni telefoniche: queste ultime infatti non sono assoggettate alle disposizioni in esame - di cui agli artt. 62 e 63 c.p.p. - poiché non assimilabili alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio. Lo stesso vale per le registrazioni e i verbali delle conversazioni telefoniche riconducibili alle testimonianze «de relato» sulle dichiarazioni dell'indagato, poiché il contenuto delle stesse è immediatamente percepibile senza che vi siano fraintendimenti del contenuto.

Ratio Legis

Il legislatore ha voluto introdurre questa norma per anticipare quanto esplicitamente espresso circa il diritto al silenzio dell'imputato in sede di interrogatorio in base al quale nessuno può essere obbligato a rispondere su fatti da cui potrebbe essere desunta propria responsabilità penale; è, dunque, espressione del principio nemo tenetur se detegere.

Spiegazione dell'art. 63 Codice di procedura penale

Gli articoli che vanno dal 62 al 65 c.p.p. riguardano tutti le dichiarazioni rese da soggetti a vario titolo nel procedimento penale, e mirano tutti ad assicurare la correttezza dei rapporti con l'autorità procedente, sin dall'inizio delle indagini.

Seguendo il principio nemo tenetur edere contra se, la norma in commento disciplina la tutela delle dichiarazioni autoindizianti, espressione della libertà della strategia difensiva da adottare.

La portata del principio è piuttosto vasta, potendosi ivi ricomprendere sia le dichiarazioni rese davanti al giudice, a completamento della regola secondo cui nessuno può essere chiamato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere la propria responsabilità (art. 198, comma 2), sia le dichiarazioni rese al pubblico ministero per le informazioni da lui assunte, sia, e soprattutto, in riferimento alle sommarie informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria ex art. 351.

Ad ogni buon conto, nei casi suddetti, qualora dalle dichiarazioni emergano indizi di reità, l'autorità giudiziaria deve interrompere l'esame ed avvisare il dichiarante che da tale momento potranno essere svolte indagini contro di lui, invitandolo a nominare un difensore.

La tutela offerta dall'articolo non sarebbe completa senza il principio secondo cui le precedenti dichiarazioni non potranno essere utilizzate (se non ovviamente per indirizzare le indagini). La norma, posta a tutela della libertà di autodeterminazione, non si riferisce ovviamente alla reità insita nelle dichiarazioni stesse (ad es. calunnia, false informazioni ecc.), perfettamente utilizzabili.

L'inutilizzabilità si estende nei confronti di chiunque, qualora taluno, già imputato o sottoposto ad indagini. Sia sentito sin dall'inizio senza che l'autorità giudiziaria manifesti tale qualità.

Massime relative all'art. 63 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12338/2018

Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale).

Cass. pen. n. 26209/2017

Sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l'atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di reato) è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse.

Cass. pen. n. 20936/2017

In tema di dichiarazioni indizianti rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. è subordinata alla duplice condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità e che suddetti indizi attengano al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese contro l'imputato del reato di estorsione da parte del soggetto passivo, a fronte della astratta possibilità che quest'ultimo, nel corso di una precedente audizione, avesse reso dichiarazioni non fedeli alla realtà dei fatti, evidenziando come rispetto al delitto da cui era offeso, il dichiarante si trovava comunque in una posizione di estraneità ed assumeva la veste di testimone).

Cass. pen. n. 18889/2017

La questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito.

Cass. pen. n. 50333/2015

La confessione della propria compartecipazione al reato da parte di soggetto legittimamente sentito in origine come testimone o come persona informata sui fatti, impone la immediata interruzione dell'esame, con conseguente inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni ad essa successive.

Cass. pen. n. 24300/2015

Il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato, non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del P.M., il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l'incompatibilità con l'ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 c.p.p., verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico.

Cass. pen. n. 3885/2015

È utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, anche la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall.. Nè sussiste, qualora l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato, la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., in quanto, in tal caso il dichiarante non si è per libera scelta volontariamente sottratto all'esame dell'imputato, stante la ratio dell'art. 526 cod. proc. pen. preordinata ad assicurare la piena esplicazione del principio del contraddittorio che, tuttavia, non ha carattere assoluto ma è rimesso alla discrezionalità della parte, la quale può scegliere liberamente le prove da introdurre e da escutere nel processo, con la conseguenza che non può dolersi della mancata assunzione o escussione di prove non richieste.

Cass. pen. n. 3207/2015

In materia di prove, le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso di attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione delle norme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a dichiarazione resa ad ispettore di istituto previdenziale)

Cass. pen. n. 43508/2014

Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, perché prevale la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Fattispecie in cui la S.C. ha anche evidenziato che, nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni, la persona non era stata ancora raggiunta da concreti e specifici elementi di reità a suo carico).

Cass. pen. n. 24653/2014

In tema di dichiarazioni indizianti, le sanzioni contenute nell'art. 63 c.p.p., seppur attuative del principio del "nemo tenetur se detegere", non possono essere estese al di fuori dei confini applicativi del processo penale, sino ad inficiare l'utilizzabilità di atti raccolti dinanzi al giudice civile. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni che, ai fini della propria decisione, aveva utilizzato un verbale di dichiarazioni indizianti rese dall'imputato in un procedimento di volontaria giurisdizione).

Cass. pen. n. 12236/2014

Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la confessione dell'indagato resa - in presenza dei Carabinieri - alla madre di una minore vittima di abusi sessuali)

Cass. pen. n. 5619/2014

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, anche contro chi le rende, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da soggetto che non ha ancora assunto la qualità di indagato. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da soggetto immediatamente dopo il verificarsi di un incendio, successivamente utilizzate nel giudizio abbreviato per affermarne la responsabilità per il delitto di incendio colposo).

Cass. pen. n. 283/2014

Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, prevalendo la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso.

Cass. pen. n. 29535/2013

Le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'esame, e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzi. (Fattispecie relativa ad un delitto di corruzione in cui la S.C. ha ritenuto corretta la escussione di un privato, escussione poi interrotta ai sensi dell'art. 63, comma primo, cod. proc. pen., dopo che il dichiarante aveva iniziato ad ammettere l'esistenza di un accordo corruttivo con il pubblico ufficiale).

Cass. pen. n. 21877/2011

La questione dell'inutilizzabilità per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito.

Cass. pen. n. 15018/2011

Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico in quanto quest'ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell'imputazione ed è costituito da domande e risposte raccolte in verbale sottoscritto dall'interessato, sicché non devono essere precedute dall'invito alla nomina del difensore e dall'avvertimento circa la facoltà di non rispondere.

Cass. pen. n. 23868/2009

La sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tal proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante.

Cass. pen. n. 43232/2008

Il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata, non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l'incompatibilità con l'ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 c.p.p., verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico).

Cass. pen. n. 40586/2008

L'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste.

Cass. pen. n. 36593/2008

Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, c.p.p., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato, in quanto il curatore non rientra in queste categorie e la sua attività non può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 220 norme di coordinamento c.p.p., che concerne le attività ispettive e di vigilanza.

Cass. pen. n. 26258/2007

Il giudice, in specie il tribunale del riesame, ha il potere di verificare, per la rilevazione dell'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato, se al momento delle dichiarazioni questi fosse effettivamente estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, e non deve limitarsi al riscontro di indici formali, quali l'esistenza o meno di un'iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato.

Cass. pen. n. 29581/2006

Sono estranee all'ambito delle dichiarazioni indizianti ed al relativo regime di inutilizzabilità le dichiarazioni rese da persona sentita come testimone, che realizzino esse stesse il fatto tipico di un determinato reato. (Nella specie l'imputato aveva reso sommarie informazioni testimoniali alla polizia giudiziaria in ordine all'episodio di tentato omicidio di cui era rimasto vittima, dichiarando il falso circa l'identità di soggetti autori).

Cass. pen. n. 35629/2005

In tema di dichiarazioni indizianti, la inutilizzabilità erga omnes di dette dichiarazioni, prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p. per il caso in cui esse siano state rese da soggetto che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o persona sottoposta a indagini, è da riconoscere, indipendentemente dalla circostanza che detta qualità venga poi effettivamente assunta o meno, ogni qual volta risulti che l'autorità procedente fosse già a conoscenza degli indizi di reità a carico del dichiarante. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabili, nei confronti di taluni imputati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di ragazze destinate alla prostituzione, le dichiarazioni accusatorie di alcune di dette ragazze, avendo le stesse fin dall'inizio fatto presente di essere entrate in Italia con uso di passaporti falsi; il che rendeva configurabile a loro carico il reato di cui all'art. 489 c.p., in relazione all'art. 477 stesso codice).

Cass. pen. n. 43542/2004

Sono inutilizzabili, anche nel giudizio abbreviato, come prova a carico dell'imputato le dichiarazioni autoaccusatorie da lui rese, nell'inosservanza del disposto di cui all'art. 63 c.p.p., all'ispettore del lavoro quando questi le abbia acquisite nell'ambito di un'attività non di semplice vigilanza amministrativa, ma di polizia giudiziaria, in quanto finalizzata a verificare la rispondenza al vero di una dichiarazione la cui falsità sarebbe stata idonea ad integrare reati da riferire all'autorità giudiziaria. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 15476/2004

Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi. Pertanto la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga, prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, sicchè le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, che abbia reso dichiarazioni autoindiziante sono pienamente utilizzabili « contra alios» nè se ne può eccepire l'inutilizzabilità « erga omnes» sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini.

Cass. pen. n. 4900/2004

Poiché l'acquirente di modici quantitativi di sostanza stupefacente può in linea di principio assumere la veste di indagato, sono inutilizzabili contro di lui le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive ai fini della contestazione del reato di falsa testimonianza.

Cass. pen. n. 35641/2003

La sanzione delineata al secondo comma dell'art. 63 c.p.p., secondo il quale sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni rese senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilità penale per un determinato fatto. Ne consegue che non è applicabile il disposto di cui all'art. 63 c.p.p. alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa ex art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Cass. pen. n. 24180/2003

Le dichiarazioni indizianti rese da un soggetto che nello sviluppo del procedimento, per effetto di una diversa qualificazione del fatto, abbia assunto la qualità di indagato non sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p., in quanto la diversa situazione del dichiarante non può inficiare gli atti in precedenza legittimamente compiuti, in forza sia del principio di conservazione degli atti processuali, che della regola generale del tempus regit actum (nella specie, il dichiarante era stato sentito come vittima di una concussione, per poi assumere lo status di indagato di corruzione attiva).

Cass. pen. n. 9079/2003

Il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni raccolte da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata, anche se prescinde da una già intervenuta imputazione formale (dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento dell'atto), non può comunque colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o quella, equiparata, di persona sottoposta a indagini, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può, e deve, soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sì che sussista incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. a) e b) c.p.p. Ne consegue che il riferimento alla “posizione sostanziale” del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 c.p.p., la quale si estende anche all'accertamento della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico.

Cass. pen. n. 41005/2002

In materia di assistenza giudiziaria penale, gli atti compiuti all'estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dall'ordinamento dal Paese richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, che non debbono necessariamente identificarsi con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa. Ne consegue che sono utilizzabili i verbali contenenti gli interrogatori di persona imputata di reato connesso assunti a seguito di rogatoria all'estero senza l'assistenza del difensore. (Fattispecie nella quale la formazione dei verbali degli atti assunti per rogatoria era antecedente alle modifiche dell'art. 431 lett. f) c.p.p. introdotte con la legge 16 dicembre 1999, n. 479: la Corte ha tra l'altro affermato che le norme all'epoca vigenti non si ponevano in contrasto con il principio della formazione della prova in contraddittorio, di cui all'art. 111, comma 4 della Cost. nel testo introdotto dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, atteso che il successivo comma quinto dello stesso articolo prevede che la formazione della prova possa aver luogo senza contraddittorio tra le parti in presenza di circostanze eccezionali, tra le quali viene indicata anche quella di «accertata impossibilità di natura oggettiva», ipotesi comprensiva delle forme assunte dalla prova acquisita al processo mediante rogatoria internazionale, posto che non può pretendersi che l'ordinamento processuale straniero si conformi ai principi costituzionali vigenti in altro Stato).

Cass. pen. n. 8099/2002

L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p., delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali soggetti risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Ne consegue che tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi. (Nella specie la Corte ha escluso che fossero da ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese, senza l'assistenza difensiva, da soggetti i quali erano stati semplicemente nominati in una prima segnalazione di polizia relativa ad una «rissa con feriti da arma da taglio», senza alcuna specificazione dell'eventuale coinvolgimento attivo di alcuno di essi in detta rissa).

Cass. pen. n. 305/2002

La sanzione delineata al secondo comma dell'art. 63 c.p.p., secondo il quale sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni assunte senza garanzie difensive presso un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistessero prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, e tali indizi fossero conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante. (In motivazione la Corte ha rilevato come la ratio della disciplina consista nel prevenire il rischio di dichiarazioni «negoziate» o compiacenti a carico di terzi, e come la locuzione «doveva» configuri un modus procedendi che presuppone necessariamente, dal punto di vista logico, la cognizione della relativa condizione da parte dell'autorità).

Cass. pen. n. 41134/2001

In tema di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui all'art. 63 comma secondo c.p.p. (che prevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state rese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato); né tale esclusione può ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Cass. pen. n. 22837/2001

L'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata è configurabile — ex art. 63, comma 2, c.p.p. — solo qualora a suo carico ricorrano gravi e precisi indizi e non vaghi e generici sospetti. Ne consegue che in tal caso le dichiarazioni erga alios sono pienamente utilizzabili come prova.

Cass. pen. n. 17104/2001

In tema di stupefacenti, poiché la destinazione ad uso di terzi costituisce elemento essenziale del reato, la persona trovata in possesso di sostanza stupefacente va considerata, almeno fino a che nei suoi confronti non siano emersi concreti elementi indicativi della finalità di spaccio o non sia stata effettuata l'iscrizione nel registro degli indagati, persona informata sui fatti, le cui dichiarazioni pertanto possono essere utilizzate contro i terzi ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.p.

Il soggetto che sia stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti non assume per ciò solo la qualità di persona sottoposta a indagini, occorrendo a tal fine che risulti dimostrata o, quanto meno, ipotizzata, in base ad elementi concreti, la destinazione di dette sostanze ad uso non personale. Ne consegue che, in difetto di tale condizione, le dichiarazioni rese dal soggetto in questione senza l'osservanza delle garanzie difensive non incorrono nella sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p.

Cass. pen. n. 1002/2000

L'art. 63 c.p.p. impedisce che le dichiarazioni indizianti rese senza l'assistenza del difensore possano essere utilizzate sia nel corso del dibattimento sia nella fase delle indagini. Ciò, non solo nei confronti del dichiarante, ma anche con riferimento alla posizione dei terzi, nei riguardi dei quali tali dichiarazioni possono costituire semplicemente spunto per ulteriori indagini. Infatti, sia pure indirettamente, l'utilizzazione di dette dichiarazioni si risolverebbe, comunque, in un possibile nocumento nei confronti di chi le ha rese.

Cass. pen. n. 4559/2000

In tema di dichiarazioni indizianti, qualora all'inizio dell'audizione non sia ancora pendente alcuna indagine per il diverso reato del quale la persona sentita venga successivamente imputata, oppure qualora il fatto per cui inizialmente si svolgono le indagini venga poi diversamente qualificato ed il dichiarante venga indiziato di reità in dipendenza di tale diversa qualificazione, le dichiarazioni rese in precedenza da quest'ultimo restano utilizzabili. (Fattispecie in tema di dichiarazioni rilasciate da lavoratore ad un ispettore del lavoro in ordine agli emolumenti fuori busta corrispostigli dal proprio datore di lavoro nel procedimento penale riguardante quest'ultimo, e successivamente utilizzate nel procedimento penale concernente l'utilizzazione, da parte del lavoratore, al fine di evadere le imposte, dei certificati rilasciatigli dal medesimo datore di lavoro, e nei quali detti emolumenti non figuravano).

Cass. pen. n. 14582/1999

Le dichiarazioni della persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi alla condizione che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo. Ne consegue che non sono passibili della sanzione di inutilizzabilità, di cui all'articolo 63, secondo comma, c.p.p., le dichiarazioni riguardanti persone coinvolge dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone ovvero di persona informata sui fatti, per la cui assunzione non sono previste le garanzie concernenti quella del soggetto indagato o imputato.

Cass. pen. n. 13758/1999

Sono estranee alla nozione di dichiarazioni indizianti e al relativo regime di non utilizzabilità le dichiarazioni mediante le quali la persona sentita come testimone realizzi in quel momento il fatto tipico di una determinata figura di reato, e ciò perché il principio nemo tenetur se detegere, cui la predetta disposizione si ispira, salvaguarda la persona che ha commesso un reato, nel senso che non può essere obbligata a rivelare fatti da cui emerga la sua responsabilità per il reato pregresso, e non quella che il reato debba ancora commettere. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).

Cass. pen. n. 12975/1999

Nell'ambito del giudizio abbreviato il giudice può valutare tutti gli atti legittimamente acquisiti durante le indagini preliminari ad eccezione di quelli colpiti da nullità ed inutilizzabilità assolute, non risultando il principio della rilevabilità di ufficio nonché dell'insanabilità di queste situazioni derogato, espressamente né implicitamente, da norma alcuna e dovendosi escludere l'incompatibilità del rito con il precetto che le concerne. Ne consegue che le citate sanzioni comportano l'invalidità della pronuncia sull'ammissibilità del procedimento abbreviato e della decisione conclusiva eventualmente in rapporto di dipendenza con atti così inficiati. (Fattispecie relativa a imputato che avrebbe dovuto essere interrogato sin dall'inizio nella veste di indagato. La Corte ha ritenuto che la violazione dell'art. 63 c.p.p., rende invalida la sentenza emessa ai sensi dell'art. 442 c.p.p. e, prima ancora, lo stesso atto ammissivo del rito abbreviato).

Cass. pen. n. 10230/1999

In tema di dichiarazioni indizianti, la valutazione relativa alla sussistenza ab initio degli indizi di reità a carico del soggetto che le ha rese costituisce accertamento in punto di fatto che, se correttamente motivato, si sottrae al controllo di legittimità. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio in cui sono state considerate utilizzabili nei confronti del pubblico ufficiale le dichiarazioni rese dal soggetto «beneficiato» prima del momento in cui erano emersi indizi di reità a carico di quest'ultima).

Cass. pen. n. 3219/1999

L'inutilizzabilità, anche nei confronti dei terzi, delle dichiarazioni indizianti rese da persona che sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentita come indagata, vale anche nella fase delle indagini preliminari, ai fini dell'emissione delle misure cautelari, le quali, richiedendo un quadro indiziario di gravità tale da far ritenere probabile che il giudizio successivo sfoci in condanna, non possono essere fondate su elementi non suscettibili di utilizzazione successiva in dibattimento.

Cass. pen. n. 7258/1999

L'inutilizzabilità nei confronti dei terzi stabiliti dall'art. 63, comma secondo, c.p.p. per le dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto esser sin dall'inizio sentita in veste di indagata non concerne le dichiarazioni di segno favorevole al dichiarante o ai terzi.

Cass. pen. n. 474/1999

Le dichiarazioni della persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili, ex art. 63, comma 2 c.p.p., anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere, se fosse stato sentito come indagato o imputato. La prevista inutilizzabilità erga omnes è coerente con l'incapacità a testimoniare statuita dagli artt. 197, lett. a), 198, comma 2, 210 c.p.p. nei confronti di soggetto che, inquisito per lo stesso reato o per reato connesso o collegato, ha diritto al silenzio, con la differenza che l'art. 63 c.p.p. rende operante il principio del nemo tenetur se detegere in un momento antecedente a quello dell'assunzione formale della qualità di indagato o imputato, dalla quale scaturisce il diritto stesso.

Cass. pen. n. 3632/1999

Le dichiarazioni indizianti rese da persona non imputata ovvero non indagata sono inutilizzabili soltanto nei suoi confronti, ma non nei confronti di terzi, rientrando nella sfera delle nullità riguardanti esclusivamente le persone nell'interesse delle quali le formalità sono previste. (Nella fattispecie, relativa a dichiarazioni rese da soggetto mai indagato, la Corte ha precisato che, per contro l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese dal propalante è subordinata alle condizioni: 1) che esse siano state rese nel corso del procedimento; 2) che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reati connessi, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato; 3) che il dichiarante risulti coinvolto nei medesimi fatti-reato addebitati al terzo).

Cass. pen. n. 10621/1998

Dal tenore letterale e dalla ratio della norma del capoverso dell'art. 63 c.p.p., come dal suo necessario coordinamento con le disposizioni di cui agli artt. 62 e 350 c.p.p., si deve ritenere che la preclusione all'utilizzazione dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall'indiziato alla polizia giudiziaria abbia carattere assoluto e generale. La disposizione, infatti, non opera distinzioni fra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, né limita l'inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato interessato o a quelle di imputato o indagato in reato connesso, e neppure alle sole dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualità.

Cass. pen. n. 1073/1997

L'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti sancita dall'art. 63 c.p.p. presuppone che l'assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale (in senso sostanziale) che il dichiarante rivestiva nel momento in cui è stato sentito. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso — con riguardo a fattispecie in cui la corte d'appello ebbe a qualificare come corruzione un fatto originariamente contestato quale concussione — l'inutilizzabilità delle dichiarazione rese da soggetto interrogato, sulle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado, in qualità di teste ed in posizione di concusso. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che la diversa situazione di tale soggetto, e cioè di corruttore, non poteva inficiare gli atti compiuti jure nel precedente grado: ciò in base alla regola della conservazione degli atti processuali e di quella ad essa conseguente del tempus regit actum).

Cass. pen. n. 6796/1997

In tema di rogatorie all'estero, posto il principio fondamentale in base al quale la validità degli atti compiuti all'estero su rogatoria va riscontrata con riferimento alla legge del luogo, salvo unicamente l'eventuale contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, tutelati a livello costituzionale, ne deriva che, non potendosi considerare tutelata a livello costituzionale la regola dell'assistenza difensiva, a pena di inutilizzabilità, anche con riguardo a dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi rese da un coimputato o coindagato all'autorità procedente, la riscontrata mancanza di tale assistenza, nell'atto con il quale l'autorità estera ha proceduto all'assunzione di dette dichiarazioni, non può in alcun modo rendere queste ultime inutilizzabili. E ciò senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 729, comma secondo, c.p.p., il quale, nel dichiarare, in materia di inutilizzabilità, la regola di cui all'art. 191, comma secondo, c.p.p., si riferisce chiaramente solo all'ipotesi della inosservanza delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero alla utilizzabilità degli atti richiesti, giusta quanto previsto dal comma primo del medesimo art. 729.

Cass. pen. n. 865/1996

Tanto le disposizioni contenute nell'art. 63 c.p.p., in tema di dichiarazioni autoindizianti, quanto quelle contenute nell'art. 141 bis stesso codice, in tema di formalità per l'effettuazione dell'interrogatorio di soggetti in stato di detenzione, sono dirette a garantire i diritti, rispettivamente, del dichiarante e dell'interrogato, e non già quelli di altri soggetti quali, in particolare, gli eventuali chiamati in correità, tanto è vero - con particolare riguardo alle formalità di cui all'art. 141 bis c.p.p. - che dette formalità non sono tassativamente prescritte per le deposizioni testimoniali, nonostante queste possano avere valore ben più determinante per i soggetti accusati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione nei confronti dei chiamati in correità).

Cass. pen. n. 4160/1996

L'acquirente di modici quantitativi di sostanza stupefacente può in linea di principio assumere la veste di indagato, non essendo scontata la destinazione della sostanza acquistata all'uso personale, e perciò deve essere sentito come persona sottoposta a indagini; tuttavia le sue dichiarazioni, anche se assunte senza le garanzie difensive, sono utilizzabili nei confronti di chi gli ha ceduto la sostanza, poiché la ratio della norma che subordina l'utilizzabilità delle dichiarazioni autolesive alla presenza del difensore è esclusivamente quella della tutela del diritto di difesa di chi rende le dichiarazioni.

Cass. pen. n. 4343/1995

In tema di garanzie difensive, la ratio giustificatrice delle regole enunciate dall'art. 63, commi 1 e 2, c.p.p. va ricercata, unitaria, nell'esigenza di escludere dalla cognizione del giudice ogni circostanza che si risolva in sfavore per il dichiarante. Ne segue, da un lato, che nel citato art. 63 il termine inutilizzabilità è adottato con senso diverso da quello dell'art. 191 c.p.p., dall'altro, che tali dichiarazioni possono e devono essere prese in considerazione e valutate quando si risolvano in favore della persona esaminata o siano per la stessa indifferenti, per assumere il dichiarante la condizione di testimone o persona informata sui fatti.

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