(massima n. 1)
In tema di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui all'art. 63 comma secondo c.p.p. (che prevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state rese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato); né tale esclusione può ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.