(massima n. 2)
Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilitą di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilitą per aspecificitą, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di dichiarazione indiziante resa a funzionario Inps nell'ambito di attivitą ispettiva, in assenza delle garanzie di difesa previste dal codice di rito).