(massima n. 1)
Tanto le disposizioni contenute nell'art. 63 c.p.p., in tema di dichiarazioni autoindizianti, quanto quelle contenute nell'art. 141 bis stesso codice, in tema di formalitą per l'effettuazione dell'interrogatorio di soggetti in stato di detenzione, sono dirette a garantire i diritti, rispettivamente, del dichiarante e dell'interrogato, e non gią quelli di altri soggetti quali, in particolare, gli eventuali chiamati in correitą, tanto č vero - con particolare riguardo alle formalitą di cui all'art. 141 bis c.p.p. - che dette formalitą non sono tassativamente prescritte per le deposizioni testimoniali, nonostante queste possano avere valore ben pił determinante per i soggetti accusati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la dedotta inutilizzabilitą delle dichiarazioni in questione nei confronti dei chiamati in correitą).