(massima n. 1)
L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p., delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali soggetti risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Ne consegue che tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi. (Nella specie la Corte ha escluso che fossero da ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese, senza l'assistenza difensiva, da soggetti i quali erano stati semplicemente nominati in una prima segnalazione di polizia relativa ad una «rissa con feriti da arma da taglio», senza alcuna specificazione dell'eventuale coinvolgimento attivo di alcuno di essi in detta rissa).