(massima n. 1)
Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi. Pertanto la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga, prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, sicchè le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, che abbia reso dichiarazioni autoindiziante sono pienamente utilizzabili « contra alios» nè se ne può eccepire l'inutilizzabilità « erga omnes» sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini.