(massima n. 1)
Sono inutilizzabili, anche nel giudizio abbreviato, come prova a carico dell'imputato le dichiarazioni autoaccusatorie da lui rese, nell'inosservanza del disposto di cui all'art. 63 c.p.p., all'ispettore del lavoro quando questi le abbia acquisite nell'ambito di un'attivitą non di semplice vigilanza amministrativa, ma di polizia giudiziaria, in quanto finalizzata a verificare la rispondenza al vero di una dichiarazione la cui falsitą sarebbe stata idonea ad integrare reati da riferire all'autoritą giudiziaria. (Mass. redaz.).