(massima n. 1)
Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, prevalendo la qualitą di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso.