La norma in commento estende alla persona sottoposta alle indagini le garanzie ed i diritti attribuiti all'
imputato, applicando una disciplina priva di eccessivi riscontri formali. Dato l'ampio perimetro concettuale, si ritiene che l'estensione dei diritti e delle garanzie si riferisca anche agli atti non documentabili, come le notizie e le indicazioni assunte dagli ufficiali di
polizia giudiziaria sul luogo o sull'immediatezza del fatto (v. art.
350, comma 5). Il legislatore ha voluto distinguere le due figure - quella dell'imputato dal quella della persona sottoposta ad indagini - perchè quest'ultimo non è ancora accusato formalmente di nulla: versa solamente nella situazione in cui il pubblico ministero sta valutando se sussistono elementi per sostenere l'accusa in giudizio, attribuendogli la responsabilità di un fatto di reato, oppure no.
La prova di reità si forma infatti nel giudizio, pertanto, fino a quel momento l'indagato rimane tale e così per tutta la durata delle
indagini preliminari. Solo al loro termine, con l'eventuale esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, egli assumerà la qualifica di imputato.
Va precisato che un soggetto diviene persona sottoposta alle indagini (c.d. indagato) quando la polizia giudiziaria acquisisce una notizia di reato qualificata (denuncia, querela, referto, istanza, richiesta) e quando la polizia giudiziaria, dopo un vaglio di attendibilità, abbia acquisito notizie di reato inqualificate (ovvero voci correnti tra il pubblico, fonti giornalistiche ecc.).