(massima n. 1)
In materia di assistenza giudiziaria penale, gli atti compiuti all'estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dall'ordinamento dal Paese richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, che non debbono necessariamente identificarsi con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa. Ne consegue che sono utilizzabili i verbali contenenti gli interrogatori di persona imputata di reato connesso assunti a seguito di rogatoria all'estero senza l'assistenza del difensore. (Fattispecie nella quale la formazione dei verbali degli atti assunti per rogatoria era antecedente alle modifiche dell'art. 431 lett. f) c.p.p. introdotte con la legge 16 dicembre 1999, n. 479: la Corte ha tra l'altro affermato che le norme all'epoca vigenti non si ponevano in contrasto con il principio della formazione della prova in contraddittorio, di cui all'art. 111, comma 4 della Cost. nel testo introdotto dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, atteso che il successivo comma quinto dello stesso articolo prevede che la formazione della prova possa aver luogo senza contraddittorio tra le parti in presenza di circostanze eccezionali, tra le quali viene indicata anche quella di «accertata impossibilità di natura oggettiva», ipotesi comprensiva delle forme assunte dalla prova acquisita al processo mediante rogatoria internazionale, posto che non può pretendersi che l'ordinamento processuale straniero si conformi ai principi costituzionali vigenti in altro Stato).