Nessuno può essere obbligato a fare dichiarazioni contrarie al proprio interesse
Nel nostro ordinamento non vi è un obbligo di testimoniare contro se stessi, cioè di ammettere fatti contrari al proprio interesse. Ciò comporta che non può essere punito chi dica il falso o rifiuti di comparire per rispondere; tuttavia il giudice, nel suo potere discrezionale, può senz'altro desumere dal contegno della parte e dalla sua condotta processuale argomenti di prova e di convincimento.