(massima n. 1)
Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autoritā giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attivitā investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche. (Fattispecie in cui č stata ritenuta utilizzabile la confessione dell'indagato resa - in presenza dei Carabinieri - alla madre di una minore vittima di abusi sessuali)