(massima n. 1)
Le dichiarazioni della persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili, ex art. 63, comma 2 c.p.p., anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale gią sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere, se fosse stato sentito come indagato o imputato. La prevista inutilizzabilitą erga omnes č coerente con l'incapacitą a testimoniare statuita dagli artt. 197, lett. a), 198, comma 2, 210 c.p.p. nei confronti di soggetto che, inquisito per lo stesso reato o per reato connesso o collegato, ha diritto al silenzio, con la differenza che l'art. 63 c.p.p. rende operante il principio del nemo tenetur se detegere in un momento antecedente a quello dell'assunzione formale della qualitą di indagato o imputato, dalla quale scaturisce il diritto stesso.