(massima n. 1)
La sanzione delineata al secondo comma dell'art. 63 c.p.p., secondo il quale sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni assunte senza garanzie difensive presso un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistessero prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, e tali indizi fossero conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante. (In motivazione la Corte ha rilevato come la ratio della disciplina consista nel prevenire il rischio di dichiarazioni «negoziate» o compiacenti a carico di terzi, e come la locuzione «doveva» configuri un modus procedendi che presuppone necessariamente, dal punto di vista logico, la cognizione della relativa condizione da parte dell'autorità).