(massima n. 1)
In tema di dichiarazioni indizianti, la inutilizzabilitą erga omnes di dette dichiarazioni, prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p. per il caso in cui esse siano state rese da soggetto che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualitą di imputato o persona sottoposta a indagini, č da riconoscere, indipendentemente dalla circostanza che detta qualitą venga poi effettivamente assunta o meno, ogni qual volta risulti che l'autoritą procedente fosse gią a conoscenza degli indizi di reitą a carico del dichiarante. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabili, nei confronti di taluni imputati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di ragazze destinate alla prostituzione, le dichiarazioni accusatorie di alcune di dette ragazze, avendo le stesse fin dall'inizio fatto presente di essere entrate in Italia con uso di passaporti falsi; il che rendeva configurabile a loro carico il reato di cui all'art. 489 c.p., in relazione all'art. 477 stesso codice).