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Articolo 351 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Altre sommarie informazioni

Dispositivo dell'art. 351 Codice di procedura penale

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362(1).

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto(2).

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero(3). Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini(4).

1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica(5).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

__________________

(1) Trattasi dei c.d. potenziali testimoni, ai quali, se già sentiti nell'ambito delle indagini difensive, non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e le relative risposte. Tale precisazione è stata inserita dall’art. 13, comma 1, della l. 1 marzo 2001, n. 63.
(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 4, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356.
(3) Tale comma è stato aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. c), della l. 1° ottobre 2012, n. 172 e, successivamente, modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b-ter), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
(5) Comma inserito dall'art. 17, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Tra le attività investigative tipiche della polizia giudiziaria, il legislatore ricomprende l’assunzione di sommarie informazioni da persone diverse dall’indagato: il possibile testimone e l’indagato o imputato in procedimento connesso o collegato.

Spiegazione dell'art. 351 Codice di procedura penale

Oltre che dalla persona indagata (art. 350 del c.p.p.), la polizia giudiziaria può assumere sommarie informazioni anche da altri soggetti: il possibile testimone e l’indagato o imputato in procedimento connesso o collegato.

Il comma 1 dell’art. 351 c.p.p. prevede che l’organo di polizia giudiziaria possa assumere sommarie informazioni da persone informate sui fatti: cioè, persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
In tal caso, si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell’art. 362 del c.p.p.: dunque, si applicano le disposizioni concernenti la testimonianza (gli articoli 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p.).

In forza di questo richiamo, il potenziale testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (comma 1 dell’art. 198 del c.p.p.). Tuttavia, per le informazioni alla polizia giudiziaria, nel nostro ordinamento, non è prevista una tutela penale dell’obbligo di verità: infatti, l’art. 371 bis del c.p. punisce soltanto le false informazioni rese al pubblico ministero. Al massimo, sussistendone i presupposti, il possibile testimone potrà rispondere solo dei reati di favoreggiamento (art. 378 del c.p.) o di calunnia (art. 368 del c.p.).
Comunque, l’art. 381, comma 4-bis c.p.p. pone il divieto di arrestare la persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

Per quanto concerne il valore probatorio delle dichiarazioni rese, queste possono essere usate per le contestazioni ai sensi dell’art. 500 del c.p.p.; inoltre, nel caso in cui non sia possibile ascoltare la persona in dibattimento per irripetibilità sopravvenuta non prevedibile dell’atto, è consentito darne lettura (art. 512 del c.p.p.).

Peraltro, al potenziale testimone, il legislatore riconosce le garanzie previste dall’art. 63 del c.p.p. in relazione alle dichiarazioni auto-indizianti.

Il comma 1-ter disciplina l’ipotesi dell’ascolto di soggetti particolarmente vulnerabili:
  • quando si procede per determinati reati espressamente previsti (ad es., maltrattamenti in famiglia ex art. 572 del c.p. o violenza sessuale ex art. 609 bis del c.p.) e la polizia giudiziaria deve ascoltare un minore, allora è necessario l’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero;
  • quando la polizia giudiziaria deve ascoltare una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, è necessario pure qui l’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Peraltro, in ogni caso, si deve assicurare che la persona offesa vulnerabile non abbia contatti con l’indagato e non sia più chiamata a rendere informazioni (salvo assoluta necessità per le indagini).

Poi, il comma 1-bis dell’art. 351 c.p.p. prende in considerazione le sommarie informazioni rese dall’indagato o imputato in procedimento connesso (a norma dell’art. 12 del c.p.p.) o collegato (a norma dell’art. 371, comma 2 lett. b c.p.p.) a quello per cui si procede.
In tal caso, l’atto è compiuto da un ufficiale di polizia giudiziaria. Prima di iniziare l’ascolto, l’ufficiale deve avvisare l’indagato o imputato connesso o collegato che è assistito da un difensore d’ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.

Anche se il comma 1-bis dell’art. 351 c.p.p. non fa alcun rinvio all’art. 210 del c.p.p. (che disciplina l’esame dell’imputato o indagato connesso o collegato), autorevole dottrina sostiene che questo rinvio si possa applicare per analogia. Ciò in quanto si tratta di un rinvio contenuto nell’art. 363 del c.p.p. (interrogatorio di imputato o indagato connesso o collegato da parte del p.m.) ed è una manifestazione del generale principio del contraddittorio. Dunque, per analogia, si applicano le tutele previste dall’art. 210 del c.p.p.: cioè, dovranno essere dati gli avvisi ex art. 210 del c.p.p. e, in caso di omissione, le dichiarazioni rese non saranno utilizzabili.

Infine, il nuovo comma 1-quater (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) ha stabilito che alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato questo avviso: salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, essa ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni siano documentate con riproduzione fonografica.

Massime relative all'art. 351 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 9976/2018

Il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmarlo senza precisare le ragioni del proprio rifiuto, poichè, in virtù del principio di tassatività delle nullità, tale atto conserva efficacia nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria.

Cass. pen. n. 26714/2002

In tema di assunzione di sommarie informazioni, non sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all'esame separato degli informatori, essendo rimessa alla sua libera iniziativa la scelta del modus operandi, per il buon esito delle indagini, ferma l'osservanza dei limiti e delle modalità stabilite dagli artt. 197 ss. c.p.p. e l'obbligo della verbalizzazione di cui all'art. 357, comma 2 del codice di rito.

In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l'operatore di P.G. risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.

Nell'assunzione delle sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non è prescritta l'osservanza delle regole dettate per il solo esame dibattimentale dei testimoni dall'art. 149 disp. att. c.p.p.

Cass. pen. n. 734/2002

In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l'operatore di P.G. risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.

Cass. pen. n. 20382/2001

Le dichiarazioni rese da soggetto che non rivestiva al momento la veste di indagato e registrate da ufficiale di polizia giudiziaria possono essere oggetto di relazione all'autorità giudiziaria e su di esse l'ufficiale di polizia giudiziaria può rendere testimonianza de relato, sempre che tale testimonianza non venga utilizzata nei confronti dello stesso soggetto, non assumendo rilievo la mancata verbalizzazione. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63).

Cass. pen. n. 11615/2000

Le particolari cautele dettate dall'art. 498, comma quarto, c.p.p., per l'esame testimoniale del minorenne - la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento - non si applicano in sede di sommarie dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni di un minorenne assunte da un solo operatore di polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 1477/2000

Nel caso in cui la polizia giudiziaria provveda al sequestro di apparecchi telefonici cellulari, in quanto mezzi utilizzati per perpetrare il reato di spaccio di stupefacenti, è legittimo da parte della stessa P.G. rispondere alle telefonate che pervengono attraverso di essi trascrivendone il contenuto e utilizzandolo in sede di indagini preliminari quali sommarie informazioni ex articolo 351 c.p.p.

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V. P. chiede
martedì 20/02/2024
“Buongiorno,
alcuni mesi fa l'amministratore del condominio ha fatto un esposto al comune per fatti di microcriminalità e mi ha chiesto se potesse indicare il mio nominativo, testimone del fatto, nell'esposto. La mia risposta è stata affermativa in quanto era destinatario un ente pubblico e già la questura aveva il mio nome e telefono.
Ora l'amministratore ha reso pubblica la segnalazione inviando il pdf della segnalazione a tutti i condomini (10 appartamenti).
Come mi devo comportare per tutelarmi da eventuali danni derivanti da comportamento dell'amministratore?
Grazie”
Consulenza legale i 29/02/2024
In relazione al quesito posto non si ravvisano particolari criticità riguardo l’inserimento del suo nominativo quale persona informata sui fatti all’interno dell’esposto.
Ad ogni buon conto sarebbe stato maggiormente opportuno se l’amministratore del condominio in questione avesse depositato tale documento alla Procura della Repubblica territorialmente competente anziché al Comune.
Qualora tale istanza venisse inviata anche all’Autorità giudiziaria è verosimile che Lei venga convocato, ai sensi dell’art. art. 351 del c.p.p., dall’Autorità di pubblica sicurezza delegata dal Pubblico Ministero al fine di raccogliere eventuali informazioni e/o notizie in Suo possesso e relativi ai fatti denunciati.

Diverso discorso merita invece il comportamento dell’amministratore che ha diffuso ai condomini copia dell’esposto in questione nel quale figura il suo nominativo. Tale fatto suscita, invero, qualche perplessità in termini di violazione della normativa privacy, atteso soprattutto che, dal tenore del quesito, l’invio del .pdf e, quindi, la presunta informativa ai condomini, risultano eseguiti al di fuori dell’assemblea stessa.

Tuttavia, è opportuno sottolineare come, ad oggi, abbia poco senso svolgere valutazioni aprioristiche in chiave giuridico-patologica.
Qualora vi fossero degli sviluppi in futuro, contatti questa redazione esponendo i fatti ed allegando eventuale documentazione in Suo possesso.