(massima n. 1)
Le dichiarazioni indizianti rese da persona non imputata ovvero non indagata sono inutilizzabili soltanto nei suoi confronti, ma non nei confronti di terzi, rientrando nella sfera delle nullitā riguardanti esclusivamente le persone nell'interesse delle quali le formalitā sono previste. (Nella fattispecie, relativa a dichiarazioni rese da soggetto mai indagato, la Corte ha precisato che, per contro l'inutilizzabilitā assoluta delle dichiarazioni rese dal propalante č subordinata alle condizioni: 1) che esse siano state rese nel corso del procedimento; 2) che provengano da soggetto a carico del quale giā sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reati connessi, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato; 3) che il dichiarante risulti coinvolto nei medesimi fatti-reato addebitati al terzo).