(massima n. 1)
La sanzione delineata al secondo comma dell'art. 63 c.p.p., secondo il quale sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni rese senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualitą di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilitą penale per un determinato fatto. Ne consegue che non č applicabile il disposto di cui all'art. 63 c.p.p. alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilitą penale, ma solo profili di responsabilitą amministrativa ex art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.