(massima n. 1)
In tema di rogatorie all'estero, posto il principio fondamentale in base al quale la validità degli atti compiuti all'estero su rogatoria va riscontrata con riferimento alla legge del luogo, salvo unicamente l'eventuale contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, tutelati a livello costituzionale, ne deriva che, non potendosi considerare tutelata a livello costituzionale la regola dell'assistenza difensiva, a pena di inutilizzabilità, anche con riguardo a dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi rese da un coimputato o coindagato all'autorità procedente, la riscontrata mancanza di tale assistenza, nell'atto con il quale l'autorità estera ha proceduto all'assunzione di dette dichiarazioni, non può in alcun modo rendere queste ultime inutilizzabili. E ciò senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 729, comma secondo, c.p.p., il quale, nel dichiarare, in materia di inutilizzabilità, la regola di cui all'art. 191, comma secondo, c.p.p., si riferisce chiaramente solo all'ipotesi della inosservanza delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero alla utilizzabilità degli atti richiesti, giusta quanto previsto dal comma primo del medesimo art. 729.