(massima n. 1)
Le dichiarazioni indizianti rese da un soggetto che nello sviluppo del procedimento, per effetto di una diversa qualificazione del fatto, abbia assunto la qualità di indagato non sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p., in quanto la diversa situazione del dichiarante non può inficiare gli atti in precedenza legittimamente compiuti, in forza sia del principio di conservazione degli atti processuali, che della regola generale del tempus regit actum (nella specie, il dichiarante era stato sentito come vittima di una concussione, per poi assumere lo status di indagato di corruzione attiva).