1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416 c.p.p.], di giudizio immediato [453 c.p.p.], di decreto penale di condanna [459 c.p.p.], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio(1) e nel giudizio direttissimo [449, 566 c.p.p.].
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [425, 129 c.p.p.], sia divenuta irrevocabile [648 c.p.p.] la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna [463 , 650 c.p.p.].
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca [434 ss. c.p.p.] della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione [629 ss. c.p.p.] del processo(2) oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'art. 628 bis(3).
Note
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall’articolo 628-bis.
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