(massima n. 1)
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti sancita dall'art. 63 c.p.p. presuppone che l'assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale (in senso sostanziale) che il dichiarante rivestiva nel momento in cui è stato sentito. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso — con riguardo a fattispecie in cui la corte d'appello ebbe a qualificare come corruzione un fatto originariamente contestato quale concussione — l'inutilizzabilità delle dichiarazione rese da soggetto interrogato, sulle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado, in qualità di teste ed in posizione di concusso. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che la diversa situazione di tale soggetto, e cioè di corruttore, non poteva inficiare gli atti compiuti jure nel precedente grado: ciò in base alla regola della conservazione degli atti processuali e di quella ad essa conseguente del tempus regit actum).