(massima n. 1)
L'inutilizzabilitą, anche nei confronti dei terzi, delle dichiarazioni indizianti rese da persona che sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentita come indagata, vale anche nella fase delle indagini preliminari, ai fini dell'emissione delle misure cautelari, le quali, richiedendo un quadro indiziario di gravitą tale da far ritenere probabile che il giudizio successivo sfoci in condanna, non possono essere fondate su elementi non suscettibili di utilizzazione successiva in dibattimento.