(massima n. 1)
Il giudice, in specie il tribunale del riesame, ha il potere di verificare, per la rilevazione dell'inutilizzabilitą erga omnes delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato, se al momento delle dichiarazioni questi fosse effettivamente estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, e non deve limitarsi al riscontro di indici formali, quali l'esistenza o meno di un'iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato.