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Articolo 392 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riassunzione della causa

Dispositivo dell'art. 392 Codice di procedura civile

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi (1) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione (2).

La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [disp. att. 126].

Note

(1) Le parole “un anno” sono state così sostituite dall’art. 46, comma 21, della L. 18 giugno 2009, n. 69.
(2) La riassunzione della causa deve avvenire dinanzi al giudice indicato dalla Corte: si tratta di competenza funzionale e inderogabile come tale non contestabile dalle parti né declinabile dal giudice cui la causa è stata rinviata.

Ratio Legis

Il giudizio di rinvio è finalizzato al compimento della c.d. fase rescissoria: infatti, di regola, la Cassazione effettua il solo giudizio rescindente, consistente nell'annullare la sentenza viziata, mentre l'adozione di una nuova sentenza al posto di quella Cassata è di competenza del giudice di merito.

Spiegazione dell'art. 392 Codice di procedura civile

Nel momento in cui la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata (nel corso di quella che viene definita fase rescindente), si svolge, su impulso di parte, un'ulteriore fase del processo di merito (c.d. fase rescissoria), destinata a concludersi con nuova sentenza di merito, la quale andrà a sostituirsi a quella cassata.

La collocazione della disciplina del giudizio di rinvio all’interno della Sezione III del Capo dedicato al ricorso per cassazione, induce a qualificare tale fase come parte integrante della disciplina del giudizio di cassazione.
Il legislatore ha voluto delineare per il giudizio di rinvio una disciplina di portata generale, valevole per tutte le ipotesi di rinvio ad altro giudice disposto dalla Corte ai sensi dell'art. 383 del c.p.c..

Il giudizio di rinvio, così come strutturato dalla Sezione III del Titolo IV, si definisce proprio, ed ha luogo quando la sentenza sia cassata per i motivi di cui all'art. 360 del c.p.c., nn. 3 o 5, realizzando quella funzione di prosecuzione del processo, attraverso cui è possibile giungere ad una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza di merito in sostituzione di quella cassata.
Sotto questo profilo, si dice che il rinvio ha una funzione prosecutoria, in quanto compito del giudice di rinvio è quello di dover pronunciare una nuova sentenza di merito in luogo di quella cassata, tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ex art. 384 del c.p.c..

Da questo rinvio, definito proprio, si distingue il rinvio c.d. improprio, avente portata restitutoria (volto principalmente alla tutela del doppio grado), come avviene nel caso di remissione al primo giudice ai sensi del terzo comma dell’art. 383 del c.p.c., per i motivi di cui al n. 4 dell’art. 360 del c.p.c. e quelli indicati dall'art. 382 del c.p.c..
In questi casi, infatti, il rinvio costituisce il ritorno a quella fase di merito che la Corte ha giudicato priva dei requisiti necessari per essere considerata conclusa e consente di compiere o completare quell'iter che la causa, in assenza del vizio che ha determinato la cassazione, avrebbe dovuto percorrere.

Nel caso di rinvio restitutorio, il processo riprenderà dalla rinnovazione dell'atto cui si è riferita la Cassazione nella valutazione dell'error in procedendo, e si svolgerà secondo la disciplina sua propria (si tratta di far svolgere il processo in modo valido, come se esso avesse luogo per la prima volta).

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio non si configura come un atto di impugnazione, ma come mera attività di impulso processuale, volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, instaurando un processo chiuso.
In particolare, diversamente dal giudizio di appello, nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciare in base ai presupposti di fatto accertati dalla sentenza di cassazione, ed alle parti è inibito rimetterli in discussione.

La distinzione tra giudizio di rinvio proprio e improprio si ripercuote anche in ordine alla disciplina del contraddittorio e del conseguente meccanismo estintivo.
In particolare, mentre nel rinvio prosecutorio, la mancata o intempestiva integrazione del contraddittorio, costituendo una causa di estinzione del giudizio di rinvio, comporta l'estinzione dell'intero processo, e rimane vincolante nell'eventuale successivo processo soltanto il principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, nell'ipotesi di rinvio restitutorio, invece, la procedura di integrazione del contraddittorio ricade nella disciplina interna del giudizio, dettata dagli artt. 331, 358 c.p.c., e pertanto la mancata integrazione del contraddittorio per inattività delle parti non comporta la perdita di efficacia della sentenza di primo grado.

La fase rescissoria si svolge davanti al giudice al quale la Cassazione, con scelta discrezionale, ha rimesso la causa ai sensi del primo comma dell’art. 383 del c.p.c., il quale deve essere un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata, ma di pari grado ad esso.
La diversità che richiede l'ordinamento non è quella dell'ufficio giudiziario, ma della persona fisica del giudice o del collegio investito della decisione; è questo il c.d. principio dell'alterità del giudice di rinvio, improntato ad esigenze di imparzialità del giudice e di funzionalità del giudizio.

Lo svolgimento del giudizio di rinvio viene subordinato ad un semplice atto di impulso processuale, che dovrà porre in essere una delle parti interessate, ossia un autonomo atto di citazione, da notificarsi personalmente alla parte, a norma degli artt. 137 ss. c.p.c, e non al procuratore costituito, entro il termine perentorio di tre mesi, che decorre appunto dalla pubblicazione della sentenza di annullamento.
La citazione va formata a norma dell'art. 125 del c.p.c., e non con comparsa di riassunzione come dispone l’art. 125 delle disp. att. c.p.c..

Il contenuto dell'atto sarà quello indicato dagli artt. 125, 163, 311, 316, 342 c.p.c., con applicazione delle regole proprie del giudizio davanti allo stesso giudice del rinvio, anche per quanto riguarda il patrocinio della parte.
Pertanto, la citazione in riassunzione deve contenere il nome delle parti, dei loro difensori, mentre non è richiesto un nuovo, autonomo mandato, né una specifica riproposizione dei motivi dell'impugnazione.

La nullità della citazione in riassunzione in sede di rinvio per insufficienza dei termini a comparire è sanata dalla costituzione dell'intimato solo con effetto ex nunc, con la conseguenza che, ove la detta costituzione sia avvenuta dopo la scadenza del termine annuale, non impedisce la dichiarazione di estinzione del processo, a norma dell'art. 393 del c.p.c..

Si ritiene che non sia necessario ripetere nell’atto di riassunzione l'esposizione dettagliata delle precedenti vicende processuali e dei motivi di impugnazione, essendo sufficiente il richiamo agli atti introduttivi del processo ed al contenuto del provvedimento in base al quale avviene la riassunzione.

Qualora il giudice di rinvio rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere il fascicolo d'ufficio, come prescritto dall'art. 126 delle disp. att. c.p.c., deve ordinarne l'acquisizione d'ufficio, tutte le volte in cui dalla sua mancanza possano derivare conseguenze pregiudizievoli alla parte, che nelle proprie difese ha fatto riferimento ad un atto in esso presente.

La riassunzione può essere fatta da una qualunque delle parti del giudizio di merito, ma non da chi in questa non vi figuri come tale; l'atto va notificato a tutte le altre parti del giudizio di merito, le quali assumono la qualità di litisconsorti necessari.

In linea generale, si ritiene che non sia necessario che la parte che riassume debba conferire una nuova procura al difensore che l'abbia già assistita nel giudizio di merito; non si ritiene utilizzabile, invece, nel giudizio di rinvio, la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cassazione, qualora tale difensore sia un soggetto diverso da quello che ebbe la rappresentanza nella fase di merito.

La riassunzione deve avvenire entro il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte, dovendosi computare il periodo della sospensione processuale dei termini nel periodo feriale di cui alla L. 7.10.1969, n. 742, ma non quello delle altre cause indicate dall'art. 328 del c.p.c., non applicabile in questa materia.
Ai fini del rispetto di tale termine, è necessaria che l’atto di citazione sia stato notificato ad almeno una delle parti che devono partecipare al giudizio, ovvero il deposito del ricorso in cancelleria, se è questa la forma dell'atto introduttivo imposta dal rito applicabile alla controversia.
Il dies a quo del termine per la riassunzione coincide, dunque, con la pubblicazione della sentenza della Corte mediante deposito in cancelleria, e non con la successiva comunicazione del deposito stesso, che non è un elemento integrativo della pubblicazione, ma solo un elemento posteriore con finalità integrative

Proprio perché l'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio introduce una autonoma fase del giudizio, va notificato personalmente a tutte le parti del giudizio di cassazione, in qualità di litisconsorti necessari.
È esclusa, pertanto, la notificazione presso il procuratore costituito, poichè in questa fase non ha più efficacia l'elezione di domicilio eventualmente fatta nelle fasi anteriori del giudizio.
La violazione dell'obbligo di eseguire la notificazione alla parte personalmente determina nullità della notificazione , sanabile con effetto retroattivo in conseguenza della costituzione del destinatario ovvero, in mancanza, con la rinnovazione del termine perentorio fissato dal giudice ex art. 291 del c.p.c..

Poichè, secondo l'art. 392, ciascuna delle parti può provvedere, disgiuntamente, alla riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, una volta che il giudizio sia stato riassunto correttamente da una di queste, si realizza il necessario impulso per la prosecuzione nella nuova fase, anche in presenza di un vizio nella notificazione posto in essere da un'altra parte del medesimo processo.
Nel caso di avvenuto decesso di una delle parti la riassunzione sarà compiuta nei confronti degli eredi nel termine indicato dall'art. 393 del c.p.c..

La nullità della citazione riassuntiva si può ritenere disciplinata, in linea generale, dall'art. 164 del c.p.; pertanto, il giudice, se dichiara la nullità dell'atto introduttivo, è tenuto a disporne la rinnovazione e non può chiudere in rito il processo.
Qualora l'atto di citazione in riassunzione contenga l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale, il giudice del rinvio, in assenza di costituzione del convenuto, dovrà rilevare d'ufficio la conseguente nullità ed assegnare, ex art. 291 del c.p.c., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, la quale, se viene eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza.
In caso di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue ipso facto, per effetto del terzo comma dell'art. 307 del c.p.c., l'estinzione del processo

L’identificazione del giudice di rinvio contenuto nella sentenza di cassazione determina una competenza funzionale, assoluta e inderogabile, insuscettibile di successive contestazioni, neppure in relazione alla sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza (tale competenza sussiste sino alla scadenza del termine annuale per la riassunzione della causa).

Massime relative all'art. 392 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 605/2022

La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c.. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA).

Cass. civ. n. 38323/2021

L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c., non potendo certamente ritenersi che possa o debba avere nuovamente luogo la fase sommaria del giudizio, per la quale è prevista l'introduzione con ricorso; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c. (Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 22/06/2018).

Cass. civ. n. 17149/2019

L'atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio deve essere notificato personalmente al fallito tornato "in bonis", poiché la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore. Tuttavia, la notifica eventualmente eseguita al curatore deve ritenersi nulla e non già inesistente, attesa la possibilità di ricollegare il predetto soggetto con le precedenti designazioni della parte, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del giudizio ma, giusta la previsione di cui all'art. 291 c.p.c., deve ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita in giudizio sanando la nullità.

Cass. civ. n. 11430/2019

Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio.

Cass. civ. n. 29204/2018

Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso.

Cass. civ. n. 4242/2017

La morte del difensore che aveva rappresentato la parte nel giudizio di cassazione, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza che ha cassato con rinvio la decisione impugnata, non determina l'interruzione del processo, che deve essere riassunto nel termine di un anno, previsto dall'art. 392 c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, pena l'estinzione del giudizio e la formazione del giudicato, atteso che l'ampiezza di tale termine, che consente alle parti di informarsi ed attivarsi diligentemente, esclude la possibile lesione del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 3883/2017

L'atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio deve soltanto esplicitare la volontà di ottenere la pronuncia di merito favorevole, atteso che l'accertamento fattuale derivante dalla sentenza di cassazione riguarda i poteri del giudice di rinvio, non la domanda giudiziale, che si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado, e che in sede di rinvio non sono ammissibili domande nuove (già precluse in appello), mentre sono consentite - e dunque non imposte “quoad validitatem” relativamente all'atto di riassunzione - le sole conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (art. 394, comma 3, c.p.c.).

Cass. civ. n. 3362/2015

Per la riattivazione del giudizio di cassazione, sospeso in pendenza di quello di revocazione avverso la medesima sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., non è necessaria l'istanza di riassunzione di cui all'art. 297 cod. proc. civ., poiché il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso di ufficio, il cui concreto esercizio può essere sollecitato dalla parte interessata anche con una mera segnalazione informale della cessazione della causa di sospensione, senza necessità di osservare i termini stabiliti dalla legge per il diverso caso della riassunzione del processo sospeso.

Cass. civ. n. 18853/2014

La cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta l'instaurazione, tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata, essendosi determinata una situazione di cosiddetto litisconsorzio processuale necessario, in presenza della quale la citazione in riassunzione nella fase procedimentale di rinvio si configura non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che deve coinvolgere gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità e nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di annullamento della precedente sentenza. Ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di anche una sola di dette parti entro il termine di legge, non può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l'atto introduttivo del giudizio.

Cass. civ. n. 16689/2013

Nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 c.p.c., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto.

Cass. civ. n. 5777/2012

In caso di annullamento con rinvio, ove la sentenza di cassazione qualifichi la causa univocamente, seppur implicitamente, come controversia di lavoro, in quanto la sentenza sia pronunciata dalla Sezione lavoro della Corte, nonché riferita alla "remunerazione" del prestatore d'opera e alla contrattazione collettiva di settore, la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve seguire il rito del lavoro, essendo quindi tardiva se eseguita con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il termine ex art. 392 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'anteriore notifica alle parti.

Cass. civ. n. 4370/2012

Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo.

Cass. civ. n. 7536/2009

Nel caso in cui l'atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio contenga l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale, il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d'ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza; nell'ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue "ipso facto", in virtù dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., l'estinzione del processo (che non si determina, perciò, direttamente per effetto del solo rilievo della nullità dell'atto di riassunzione).

Cass. civ. n. 4065/2009

Qualora, pronunciando su ricorso ordinario, la Corte di cassazione statuisca esclusivamente in ordine alla questione relativa alla competenza del giudice adito in sede di gravame, indicando il giudice competente, la riassunzione del giudizio va effettuata nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. e non in quello previsto dall'art. 392 cod. proc. civ., poiché in tal caso la sentenza della S.C. non introduce la fase rescissoria del giudizio di rinvio, bensì determina, in ipotesi di tempestiva riassunzione, la prosecuzione del giudizio nello stato in cui esso si trovava prima della dichiarazione di incompetenza.

Cass. civ. n. 17457/2007

Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. c.p.c.

Cass. civ. n. 2309/2007

Nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario. Pertanto, ai fini della validità dell'atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano rigorosamente riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato — senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione — l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile per relationem il contenuto dell'atto di riassunzione nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima. Di conseguenza, il giudice dinanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda, proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata (nella specie, per violazione del contraddittorio vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario), e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l'atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario.

Cass. civ. n. 11512/2006

Nei giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa, la notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio in sede di rinvio, eseguita, nei confronti dell'amministrazione statale, presso l'avvocatura generale dello Stato (che ne aveva assunto il patrocinio in sede di legittimità) anziché presso l'avvocatura del distretto in cui ha sede il giudice di rinvio, è affetta da nullità, la quale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967) è sanabile, con effetto ex tunc, dalla costituzione dell'amministrazione convenuta o, in mancanza, mediante la rinnovazione della notificazione stessa, che deve essere ordinata dal giudice del rinvio, a norma dell'art. 291 c.p.c.

Cass. civ. n. 8492/2005

La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. ha la funzione di riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che non deve ritenersi necessario per la validità della comparsa di costituzione della parte citata in riassunzione, che aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, un contenuto ripetitivo dell'atto di appello, potendo la comparsa essere integrata a mezzo di tale atto.

Cass. civ. n. 1093/2005

Nelle controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la riassunzione della causa a seguito di rinvio disposto dalla sentenza della Cassazione va effettuata nelle forme del rito previsto per la medesima opposizione, e cioè mediante deposito di ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio. Il ricorso e il decreto di fissazione della udienza di prima comparizione delle parti sono notificati di ufficio alle parti (art. 23, commi secondo e nono, legge n. 689 del 1981). Pertanto, nel caso in cui sia notificato il solo avviso di fissazione dell'udienza, senza il ricorso — che introduce una autonoma fase del giudizio, soggetta alle norme concernenti il corrispondente procedimento, e deve contenere gli elementi per questo previsti, e va pertanto necessariamente notificato alla parte, per permetterle l'esercizio del diritto di difesa —, e l'amministrazione non si costituisca nel giudizio, questo non è regolarmente instaurato ed è nullo.

Cass. civ. n. 13422/2004

In tema di separazione e divorzio, in quanto l'appello deve essere proposto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, come il tempestivo esperimento del gravame proposto invece con citazione resta pur sempre legato al deposito del relativo atto in cancelleria nei termini di legge, così occorre parimenti ritenere riguardo al giudizio di riassunzione in sede di rinvio, il quale, quindi, ove introdotto in forma di citazione anzichè in quella di ricorso, risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall'art. 393 c.p.c., soltanto qualora l'atto, entro il termine annuale fissato dall'art. 392, primo comma, c.p.c., sia stato altresì depositato in cancelleria.

Cass. civ. n. 13839/2001

Poiché, a norma dell'art. 392 c.p.c., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, una volta che il giudizio sia stato riassunto correttamente da una delle parti si realizza il necessario impulso per la prosecuzione del processo nella nuova fase, sicché nessuna rilevanza assume il vizio di notificazione da cui risulti affetto l'atto riassuntivo in sede di rinvio eseguito da un'altra parte del processo.

Cass. civ. n. 3695/2001

Costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo; la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. non determina la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione (nella specie il tribunale aveva dichiarato nulla la riassunzione, contenente l'indicazione dell'atto introduttivo del giudizio e del provvedimento in forza del quale veniva eseguita per omessa riproduzione delle domande e dell'esposizione dei fatti di causa).

Cass. civ. n. 15489/2000

Il giudizio di rinvio non è configurabile quale continuazione di quello in esito al quale è stata emessa la decisione impugnata, ma come una nuova, autonoma fase del giudizio. Ne consegue la necessità di una nuova costituzione delle parti, con l'osservanza delle norme relative a tale atto. Pertanto, la mancata costituzione di una di esse ne comporta la contumacia, anche se la stessa parte si era costituita nelle precedenti fasi del giudizio.

Cass. civ. n. 14892/2000

Il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. (nella specie, per vizio di motivazione) non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto indicium rescissorium) funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).

Cass. civ. n. 538/2000

L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. non comporta che a detta riassunzione debbano provvedere separatamente e distintamente tutte le parti interessate alla prosecuzione del giudizio, come si desume dal carattere non impugnatorio dell'atto di riassunzione e dal litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti del giudizio di cassazione, sicché una volta avvenuta ad opera di una delle parti la riassunzione, le altre parti possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma terzo, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto dalla legge per la riassunzione stessa.

Cass. civ. n. 617/1999

La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato; ne consegue che non deve ritenersi richiesta per la validità dell'atto di riassunzione la medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto d'appello.

Cass. civ. n. 6829/1998

In tema di impugnazioni, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta la instaurazione, tra iudicium rescindens ed iudicium rescissorium, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata (così detta litisconsorzio processuale necessario), configurandosi la citazione in riassunzione in tale fase procedimentale non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che coinvolge gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità. Ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di una sola (o di alcune soltanto) di dette parti entro il termine di legge, non può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l'atto introduttivo del giudizio, mentre l'intero processo andrà ad estinguersi in caso di mancata ottemperanza a tale disposizione ordinatoria.

Cass. civ. n. 6828/1998

Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale del precedente procedimento, ed il thema decidendum è definito dalla pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei termini fissati dalla pronuncia della S.C., va considerato pendente fin dal momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata.

Cass. civ. n. 2581/1998

In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che ove la riassunzione della causa dopo la sentenza di annullamento della Cassazione sia validamente intervenuta nei confronti di alcuni soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice di rinvio deve ordinare anche d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli stessi principi sopra richiamati, nei confronti dei coeredi restanti.

Cass. civ. n. 6364/1996

La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte, non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, la estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'art. 392, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 846/1996

Nel caso in cui la Corte di cassazione annulli, ai soli effetti civili, una decisione penale, il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della stessa Corte, stabilito dall'art. 392 c.p.c. ai fini della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, decorre, secondo le norme del codice di rito civile, dal deposito in cancelleria della sentenza stessa e non dal giorno della lettura del dispositivo in udienza.

Cass. civ. n. 9968/1994

La sospensione del decorso dei termini processuali, che opera di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1, L. n. 742 del 1969) riguarda qualsiasi termine processuale, con la conseguenza che anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 392 c.p.c. per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, deve essere prorogato di quarantasei giorni.

Cass. civ. n. 3869/1991

A seguito di annullamento con rinvio di pronuncia resa dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, il termine per la notificazione dell'atto di riassunzione è quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, fissato dall'art. 392 c.p.c., mentre per il successivo deposito dell'atto stesso trovano applicazione le norme del processo davanti a detta Commissione, e, quindi, gli artt. 53 e 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che concedono l'ulteriore termine di trenta giorni.

Cass. civ. n. 11430/1990

L'attore, vittorioso in primo grado, che riassuma la causa in sede di rinvio a seguito della cassazione della sfavorevole sentenza d'appello, non è tenuto a riproporre l'originaria domanda, né a richiedere la conferma della pronuncia di primo grado, dato che l'atto di riassunzione è di per sé sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata.

Cass. civ. n. 6511/1990

La sentenza di cassazione con rinvio è vincolante anche con riguardo all'individuazione delle parti del processo, e, pertanto, rende inammissibile l'atto di riassunzione in sede di rinvio, ove proposto da un soggetto che in base ad essa risulti estraneo al giudizio di legittimità. Tale principio non può trovare deroga, in relazione alla eventualità che la mancata inclusione di quel soggetto fra le parti in causa sia frutto di omissione od errore materiale, essendo questo suscettibile di correzione solo ad opera della stessa Suprema Corte.

Cass. civ. n. 5156/1990

Nel giudizio per la dichiarazione della paternità naturale di minore, promosso dalla madre di quest'ultimo, e per il caso in cui la Suprema Corte abbia cassato con rinvio la sentenza d'appello, in accoglimento di ricorso di detta madre, la legittimazione della medesima alla proposizione di tale ricorso non può essere contestata, sotto il profilo del precorso raggiungimento della maggiore età da parte del figlio né in sede di rinvio, né, in sede di ulteriore ricorso per cassazione. Ciò non osta, peraltro, a che il figlio maggiorenne possa intervenire nel procedimento di rinvio, per la gestione diretta dei propri interessi, ferma restando la legittimazione della madre.

Cass. civ. n. 5117/1989

A differenza della riassunzione della causa nel giudizio di rinvio, nelle ipotesi di cui all'art. 383 c.p.c., che va fatta con citazione notificata personalmente alla parte a norma dell'art. 392 stesso codice, la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente dalla corte di cassazione, a seguito di accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, va fatta a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att., e cioè mediante notificazione dell'atto di riassunzione al procuratore costituito; ciò perché il regolamento di competenza, pur avendo natura di mezzo di impugnazione, opera come un semplice incidente del processo di merito, con la conseguenza che il procuratore domiciliatario in quest'ultimo giudizio è legittimato a ricevere la notifica dell'atto di riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione, regolatrice della competenza.

Cass. civ. n. 2449/1989

Con riguardo alla sentenza emessa malgrado l'interruzione automatica del processo per la morte del procuratore di una delle parti, e, trattandosi di sentenza di appello, tempestivamente impugnata con ricorso per cassazione, deve escludersi qualsiasi rilevanza all'avvenuta notificazione del ricorso per cassazione — anche se da tale atto si possa desumere la conoscenza legale della morte del procuratore — quale dies a quo, agli effetti della prosecuzione o riassunzione del processo interrotto. Pertanto, dopo la cassazione di detta sentenza la riassunzione deve essere compiuta dinanzi al giudice di rinvio ad istanza della parte che vi abbia interesse entro il termine annuale di cui all'art. 392 c.p.c. e non in quello più breve fissato dall'art. 305 dello stesso codice.

Cass. civ. n. 4412/1988

Quando la parte, all'atto della notificazione della sentenza, abbia dichiarato la propria residenza, la notifica dell'impugnazione della controparte deve essere effettuata, a norma dell'art. 330 c.p.c., in via esclusiva presso tale luogo. L'inosservanza di tale disposizione comporta la nullità della notificazione (nella specie, eseguita presso il procuratore costituito ex art. 170 c.p.c.), sanabile ex tunc con la costituzione del destinatario o con la rinnovazione ordinata dal giudice ex art. 291 c.p.c. Se non sanata, la nullità si comunica all'intero giudizio di secondo grado, compresa la sentenza che la definisce, la quale ove impugnata in sede di legittimità deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'atto di impugnazione pervenuto a conoscenza dell'appellato ed essendo perciò superflua una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.

Cass. civ. n. 3617/1988

L'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, il quale introduce un'autonoma fase del giudizio soggetta all'applicazione delle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, deve contenere tutti gli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c. ed è soggetto alle nullità previste dal successivo art. 164, con la conseguenza che la nullità dell'atto per assoluta indeterminatezza della domanda di merito comporta non l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., ma l'improponibilità della stessa, il cui difetto non è surrogabile con le pronunce contenute nella sentenza di rinvio.

Cass. civ. n. 2800/1988

Le domande volte alla restituzione od alla riduzione in pristino in conseguenza della cassazione della sentenza (art. 389 c.p.c.), pur essendo devolute alla cognizione del giudice di rinvio, sono del tutto autonome rispetto a quelle aventi ad oggetto il rapporto giuridico controverso (ancora sub iudice per effetto della cassazione con rinvio), per la decisione delle quali occorre la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c. Tale riassunzione, qualora la parte di cui sia stato accolto il ricorso per cassazione, si sia limitata a proporre domande restitutorie ex art. 389 c.p.c., ben può essere riconvenzionalmente effettuata dalla controparte (nel termine annuale previsto dall'art. 392 dello stesso codice) mediante memoria o comparsa di risposta, non essendo in tale ipotesi necessaria una citazione da notificare personalmente.

Cass. civ. n. 1027/1986

Qualora una delle parti abbia riassunto la causa, in sede di rinvio, nel termine annuale di cui all'art. 392 c.p.c., ancorché per conseguire soltanto la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza cassata, ne deriva la tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio con la conseguenza che la controparte può chiedere il riesame della questione di merito deferita al giudice di rinvio con la comparsa di risposta, depositata nella cancelleria del giudice di rinvio, senza che sia necessaria la sua notificazione nell'indicato termine, all'altra parte.

Cass. civ. n. 1758/1985

La nullità, giudizialmente dichiarata, della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio non ne preclude la proponibilità ex novo, purché nel termine annuale fissato dall'art. 392 c.p.c.; e ciò sia perché per tale giudizio non è prevista una disposizione analoga a quelle dettate dagli artt. 358 e 387 c.p.c., rispettivamente per l'appello e per il ricorso per cassazione, sia perché, in conseguenza della predetta accertata nullità, non si configura una vera e propria costituzione del giudizio di rinvio, sia perché, mentre l'intervento di una causa estintiva del giudizio di rinvio travolge l'intero processo, con possibilità soltanto di un rinnovo del giudizio ab imis (art. 393 c.p.c.), il fenomeno della consumazione processuale è riscontrabile, in riferimento all'estinzione del processo di impugnazione, unicamente quando siffatta estinzione determina, ex art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della decisione di primo grado impugnata.

Cass. civ. n. 2738/1983

Il dies a quo del termine annuale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, a norma dell'art. 392 c.p.c., è segnato dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione mediante deposito in cancelleria, non dalla successiva comunicazione del deposito stesso, la quale non configura elemento integrativo di tale pubblicazione, ma solo adempimento posteriore con finalità informative. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di esercitare concretamente ed adeguatamente il diritto di difesa resta assicurata dall'entità del suddetto termine e della sua decorrenza da un evento conosciuto o conoscibile dalle parti con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Cass. civ. n. 433/1983

La notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio di rinvio va eseguita, a norma dell'art. 392 c.p.c., presso la parte personalmente e, trattandosi di persona giuridica, nel luogo in cui risiede l'organo avente la legale rappresentanza, ossia nella sede dell'ente (nella specie, l'Inps, avente, ex art. 1 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 sede e domicilio legale in Roma), con la conseguenza che va dichiarata la nullità della notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario e di ogni altro atto processuale conseguente e cassata con rinvio la sentenza resa a conclusione del relativo procedimento.

Cass. civ. n. 951/1982

In presenza della nullità della citazione introduttiva del giudizio, per difetto degli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., ed in relazione al disposto dell'art. 164 c.p.c., e, quindi, anche a fronte della nullità dell'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, soggetto all'applicazione delle citate norme, la parte istante ha il potere di provvedere alla rinnovazione dell'atto nullo, cioè alla compilazione e notificazione di una nuova citazione, che, in quanto effettuata nel rispetto dei requisiti e dei termini di legge, sia idonea alla valida instaurazione del rapporto processuale ex nunc. L'esercizio di tale potere non richiede, se ciò non si renda necessario al raggiungimento dello scopo dell'atto processuale, la formazione di un nuovo documento, anziché l'integrazione di quello già utilizzato. Pertanto, in ipotesi di nullità di detta riassunzione per mancanza dell'indicazione dell'udienza di comparizione, la rinnovazione deve ritenersi consentita anche mediante un'integrazione dell'originale dell'atto nullo con tale indicazione, seguita dalla rituale notificazione alla controparte di copia conforme del documento integrato.

Cass. civ. n. 3877/1980

Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel giudizio di merito. Ne consegue che l'erronea indicazione, nell'atto di riassunzione, del conferimento, allo stesso difensore precedente, di una nuova procura, in realtà mai rilasciata, non ha alcuna influenza sulla validità dell'atto di riassunzione medesimo, in quanto siffatto errore non rientra fra le cause di nullità della citazione considerate dall'art. 164 c.p.c. né, ai sensi del secondo comma dell'art. 156 dello stesso codice, si risolve nel difetto di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

Cass. civ. n. 1216/1980

L'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, il quale introduce un'autonoma fase del giudizio, soggetta all'applicazione delle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, va notificato personalmente a tutte le parti del giudizio di cassazione, in qualità di litisconsorti necessari. Ne consegue che, quando una delle parti sia deceduta, con la conseguente interruzione del processo, la notificazione dell'atto di riassunzione erroneamente eseguita nei confronti del defunto, deve essere compiuta nei confronti degli eredi dello stesso nel termine fissato dal giudice.

Cass. civ. n. 6149/1979

La tempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio incompetente assicura la valida prosecuzione del processo, anche se la successiva translatio iudicii dinanzi al giudice competente a norma dell'art. 50 c.p.c. avvenga oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

Cass. civ. n. 1139/1979

L'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio è valido, anche se sottoscritto, tanto nell'originale quanto nella copia notificata, da un procuratore abilitato al patrocinio in un altro distretto, qualora la copia di tale atto richiami esplicitamente la procura alle liti conferita nell'originale anche ad altro professionista legalmente esercente dinanzi al giudice adito, da entrambi sottoscritta, e quest'ultimo, indicato anche come domiciliatario, si sia costituito in giudizio, esplicando la relativa attività difensiva, poiché in tal caso l'atto deve considerarsi proveniente dal procuratore abilitato al patrocinio dinanzi al giudice adito.

Cass. civ. n. 3166/1962

L'atto riassuntivo davanti al giudice di rinvio, per spiegare la sua efficacia, deve contenere tutti gli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c. ed è soggetto alle nullità previste dall'art. 164. Pertanto, se la citazione riassuntiva contiene un termine di comparizione minore di quello disposto dalla legge ed intanto è trascorso anche il termine per la riassunzione di cui all'art. 392, il giudice di rinvio, qualora il convenuto non siasi costituito, deve d'ufficio (art. 364) rilevarne la nullità e, conseguentemente, dichiarare, in applicazione dell'art. 393, l'estinzione dell'intero processo.

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