(massima n. 1)
La sospensione del decorso dei termini processuali, che opera di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1, L. n. 742 del 1969) riguarda qualsiasi termine processuale, con la conseguenza che anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 392 c.p.c. per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, deve essere prorogato di quarantasei giorni.