(massima n. 1)
Nel giudizio per la dichiarazione della paternità naturale di minore, promosso dalla madre di quest'ultimo, e per il caso in cui la Suprema Corte abbia cassato con rinvio la sentenza d'appello, in accoglimento di ricorso di detta madre, la legittimazione della medesima alla proposizione di tale ricorso non può essere contestata, sotto il profilo del precorso raggiungimento della maggiore età da parte del figlio né in sede di rinvio, né, in sede di ulteriore ricorso per cassazione. Ciò non osta, peraltro, a che il figlio maggiorenne possa intervenire nel procedimento di rinvio, per la gestione diretta dei propri interessi, ferma restando la legittimazione della madre.