Cass. civ. n. 20839/2021
La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all'art.42 c.p.c., e il rilievo dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art.382 c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa questione non sia stata oggetto di discussione e decisione da parte della corte territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia formato sul punto. (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/05/2018).
Cass. civ. n. 20789/2021
In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso in appello può essere effettuata - giusta l'espressa facoltà riconosciuta dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In tale eventualità, gli artt. 3 e 4 della l. n. 890 del 1982 prescrivono le formalità che l'ufficiale giudiziario (o il messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi del comma quarto dell'art. 16 cit.) deve compiere per la spedizione dell'atto; allorchè, a seguito del mancato rispetto di tali formalità, la Corte di cassazione sia investita - attraverso ricorso ad essa presentato - della inesistenza della notifica e delle conseguenti nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello, nonché della sentenza emessa all'esito del medesimo, quest'ultima deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 cit., e 382, comma 3, c.p.c., e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello ed i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 26/06/2012).
Cass. civ. n. 26056/2020
In tema di giudizio di legittimità, anche dopo la novella introdotta dalla l. n. 197 del 2016, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. pure ove si imponga la necessità di cassare senza rinvio la sentenza gravata ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 c.p.c., inducendo a tale conclusione sia ragioni di economia processuale, desumibili dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo il canone della ragionevole durata del processo, sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, in quanto poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione con le memorie di cui all'art. 380-bis c.p.c., sia per l'identità strutturale del vizio di improseguibilità del processo rispetto a quelli, parimenti in rito, per cui è prevista la pronuncia camerale. (Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 25/02/2019).
Cass. civ. n. 28332/2019
In ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1, c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione; l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio presuppone, tuttavia, la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura.
Cass. civ. n. 26595/2018
Le sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) - producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando, ferma l'identità di "personae", "causa petendi" e "petitum" sostanziale, le domande si distinguano unicamente in ragione del "petitum" formale. (Nella specie, concernente l'accertamento dell'obbligo di copertura contributiva di un rapporto di pubblico impiego per un periodo anteriore al 30 giugno 1998, le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario riconoscendo efficacia esterna ad un precedente giudicato sulla giurisdizione formatosi, tra le stesse parti, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno previdenziale per l'omesso versamento dei contributi relativi al medesimo periodo, attesa la identità sostanziale delle domande formulate nei due giudizi, rispettivamente di adempimento e risarcitorio).
Cass. civ. n. 8980/2018
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.
Cass. civ. n. 9461/2013
Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice di appello abbia rigettato il gravame avente ad oggetto il provvedimento di revoca di un'ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., disposta dal giudice di primo grado pur permanendo la causa di sospensione, l'accertamento da parte della Suprema Corte dell'illegittimità di tale provvedimento e della persistenza della causa di sospensione comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., e la declaratoria che il processo non poteva essere proseguito, con conseguente necessità di riassunzione dello stesso davanti al giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 2312/2012
A norma dell'art. 382 c.p.c. e a seguito dell'entrata in vigore delle norme che attuano il principio della "translatio iudicii" - segnatamente l'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e l'art. 11 del d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104 - la cassazione senza rinvio deve essere disposta soltanto quando non solo il giudice adito, ma qualsiasi altro giudice sia privo di giurisdizione sulla domanda; ne consegue che non può farsi luogo a tale tipo di pronuncia tutte le volte in cui il giudice che ha emesso la sentenza cassata sia dotato di "potestas iudicandi" e la motivazione della cassazione sia soltanto l'errata estensione dell'esercizio della giurisdizione stessa. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato per sconfinamento nella sfera riservata dalla legge alla valutazione discrezionale della P.A.).
Cass. civ. n. 1912/2012
A norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ove si accerti il difetto di legittimazione dell'attore, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione.
Cass. civ. n. 24743/2011
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, previsto dall'art. 382, terzo comma, secondo inciso, c.p.c., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, nell'ipotesi in cui la corretta qualificazione giuridica della domanda evidenzi la tardività dell'azione proposta, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito si concreterebbe in un'inutile procrastinazione dello svolgimento dell'attività processuale, essendo destinata ad una successiva pronuncia d'inammissibilità. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento d'ufficio di competenza, ha ritenuto tardiva l'opposizione a cartella esattoriale proposta il trentunesimo giorno dalla sua notifica, avendo la parte dedotto che questo era il primo atto con il quale era venuta a conoscenza della sanzione e dovendo, di conseguenza, proporre opposizione nei termini dell'art. 22 legge n. 289 del 1981).
Cass. civ. n. 24304/2010
La cessazione dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario intervenuta nelle more della definizione del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse alla definizione del processo in capo all'incolpato, nonché la caducazione della sentenza stessa che diviene giuridicamente inesistente, per la carenza di potere disciplinare in capo al Consiglio superiore della magistratura, con la conseguenza che detta sentenza va cassata senza rinvio, ricorrendo un'ipotesi di carenza di potere, riconducibile alla previsione dell'art. 382, comma terzo, ultima parte, c.p.c..
Cass. civ. n. 6994/2010
Il giudice di legittimità provvede d'ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio o decidendo nel merito, secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382, 383 o 384, secondo comma, ult. parte, c.p.c., sicché è irrilevante l'eventuale erroneità delle richieste delle parti in un senso o nell'altro. (Fattispecie relativa all'impugnazione di una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).
Cass. civ. n. 8344/2004
L'accertamento, in sede di legittimità, della nullità della citazione in primo grado (nella specie, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius) comporta la Cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 382, comma terzo, c.p.c., atteso che detta nullità realizza un'ipotesi di processo che non poteva essere proseguito.
Cass. civ. n. 3561/1990
L'interesse ad agire con azione di mero accertamento presuppone una pregiudizievole situazione di incertezza oggettiva, relativa non a meri fatti o a norme giuridiche astratte ma incidente su diritti soggettivi, la quale non sia eliminabile senza l'intervento del giudice. Pertanto, l'interesse ad agire, per ottenere la dichiarazione di nullità del bando di concorso interno di un'azienda municipalizzata per l'assegnazione di un determinato posto di lavoro, deve ritenersi venuto meno a seguito della rinuncia a quel posto da parte dell'unico vincitore, nonché a seguito della pubblicazione di un diverso bando di concorso per l'assegnazione di quel medesimo posto, e tale sopravvenuta mancanza d'interesse comporta la cassazione senza rinvio — ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. — delle pronunce di merito rese in un processo che non avrebbe potuto essere proseguito, con la conseguente necessità, per la S.C., di provvedere, ai sensi dell'art. 385 dello stesso codice, al regolamento delle spese di tutto il giudizio.
Cass. civ. n. 6096/1988
Il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione, può disporre la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme versategli in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, solo se l'appellante abbia avanzato la relativa istanza, in mancanza della quale la statuizione restitutoria dev'essere dalla Suprema Corte cassata senza rinvio a norma dell'art. 382, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
Cass. civ. n. 2359/1988
Quando l'inammissibilità per difetto di interesse dell'intervento spiegato in primo grado e non dichiarata dal giudice d'appello viene rilevata dalla Cassazione, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto senza rinvio unitamente a quella di primo grado (dello stesso tenore), con la conseguente necessità di pronunciare sulle spese di tutto il giudizio a norma dell'art. 385 c.p.c.
Cass. civ. n. 1522/1983
La Corte di cassazione, qualora la sentenza di secondo grado impugnata abbia pronunciato anche su un capo della sentenza di primo grado non sottoposto ad appello, deve, per tale parte, cassare senza rinvio la decisione al suo esame, giacché il giudicato formatosi sul capo predetto ha determinato l'esaurimento della funzione giurisdizionale riguardo ad esso e, conseguentemente, la preclusione di ogni ulteriore esame della questione che ne formava oggetto.
Cass. civ. n. 5109/1980
L'inammissibilità dell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado, comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., non potendo il giudice che l'ha emessa pronunciare sul merito di una impugnazione inammissibile.