(massima n. 1)
La nullità, giudizialmente dichiarata, della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio non ne preclude la proponibilità ex novo, purché nel termine annuale fissato dall'art. 392 c.p.c.; e ciò sia perché per tale giudizio non è prevista una disposizione analoga a quelle dettate dagli artt. 358 e 387 c.p.c., rispettivamente per l'appello e per il ricorso per cassazione, sia perché, in conseguenza della predetta accertata nullità, non si configura una vera e propria costituzione del giudizio di rinvio, sia perché, mentre l'intervento di una causa estintiva del giudizio di rinvio travolge l'intero processo, con possibilità soltanto di un rinnovo del giudizio ab imis (art. 393 c.p.c.), il fenomeno della consumazione processuale è riscontrabile, in riferimento all'estinzione del processo di impugnazione, unicamente quando siffatta estinzione determina, ex art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della decisione di primo grado impugnata.