(massima n. 1)
Il giudizio di rinvio non č configurabile quale continuazione di quello in esito al quale č stata emessa la decisione impugnata, ma come una nuova, autonoma fase del giudizio. Ne consegue la necessitā di una nuova costituzione delle parti, con l'osservanza delle norme relative a tale atto. Pertanto, la mancata costituzione di una di esse ne comporta la contumacia, anche se la stessa parte si era costituita nelle precedenti fasi del giudizio.