(massima n. 1)
L'attore, vittorioso in primo grado, che riassuma la causa in sede di rinvio a seguito della cassazione della sfavorevole sentenza d'appello, non è tenuto a riproporre l'originaria domanda, né a richiedere la conferma della pronuncia di primo grado, dato che l'atto di riassunzione è di per sé sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata.