(massima n. 1)
La morte del difensore che aveva rappresentato la parte nel giudizio di cassazione, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza che ha cassato con rinvio la decisione impugnata, non determina l'interruzione del processo, che deve essere riassunto nel termine di un anno, previsto dall'art. 392 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, pena l'estinzione del giudizio e la formazione del giudicato, atteso che l'ampiezza di tale termine, che consente alle parti di informarsi ed attivarsi diligentemente, esclude la possibile lesione del diritto di difesa.